Il 16 ottobre è, infatti, il termine ultimo stabilito dal comma 5-bis dell’art. 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, così come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, per procedere alla regolarizzazione dei versamenti e degli adempimenti già previsti per le scadenze relative ai decorsi mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Si ricorda che la regolarizzazione può essere eseguita senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interessi.
Il 16 ottobre è, infatti, il termine ultimo stabilito dal comma 5-bis dell’art. 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, così come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, per procedere alla regolarizzazione dei versamenti e degli adempimenti già previsti per le scadenze relative ai decorsi mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Si ricorda che la regolarizzazione può essere eseguita senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interessi.















