myNews.iT - Per spazio Pubblicitario chiama il 393.5496623
Mascherina anti-covid

TERMOLI – Il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha firmato un’ordinanza contro l’abbandono indiscriminato di mascherine e guanti in lattice. Valutata la necessità di rendere più incisive le sanzioni da irrogare, al fine di scoraggiare l’inidoneo ed indiscriminato dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…), l’inosservanza comporterà una denuncia presso le Autorità Giudiziarie e al pagamento di un’ammenda fino a 206 euro. Inoltre la sanzione potrebbe lievitare ad una somma tra i 500 fino a 5.000 euro.

ORDINANZA N.88 del 21 Maggio 2020

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 639 del 17.04.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione del nuovo Servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Termoli in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Rieco spa con sede in Via Molise snc -65012 Cepagatti (PE) (Mandataria) e Smaltimenti Sud srl con sede in Via Camillo Carlomagno 10/12 – 86170 Isernia (Mandante); a cui ha fatto seguito la stipula del relativo contratto Rep. 2068 del 18.10.2018, il cui servizio è iniziato il 01.12.2018

Vista l’ordinanza sindacale n. 210 del 13/08/2019 con la quale sono state inasprite le sanzioni per chiunque viola e deturpa il decoro urbano nonché abbandoni rifiuti solidi urbani sul suolo pubblico, lungo le strade o li disperda nelle campagne.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità recante “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov2”, aggiornata al 31 marzo 2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Premesso che la lotta alla pandemia di COVID-19 richiede l’impiego considerevole di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell’ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana.

Considerato che si sono registrati in questi giorni abbandoni su suolo comunale di dispositivi di protezione individuali usati (mascherine, guanti in lattice, ecc…), i quali, oltre a rappresentare un imbrattamento al decoro urbano portano con sé anche un potenziale rischio sanitario.

Valutata la necessità di rendere più incisive le sanzioni da irrogare in violazione dell’ordinanza n. 210/2019, al fine di scoraggiare l’inidoneo ed indiscriminato dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…).

VISTE le linee guida impartite dalla Conferenza delle Regioni fatte proprie dalla Regione Molise con ordinanza n. 31 del 17/05/2020, in seguito al DPCM del 17/05/2020, che indicano le modalità per le aperture delle attività economiche e produttive.

Ritenuto indispensabile adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale con relativa applicazione delle sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse.

VISTO l’art. 191 del d.lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”, che stabilisce che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, è attribuita ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Vista la legge 689/1981 ed in particolare gli artt. 13 e 16, e ss. mm. ii.

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ii. “TUEL” in particolare l’art. 7 bis; ad integrazione ed a parziale rettifica della ordinanza sindacale n. 210/19

DISPONE di non abbandonare i dispositivi di protezione individuali DPI (mascherine, guantini, ecc…) sul suolo pubblico,lungo le strade o nelle zone di campagna; il corretto smaltimento degli stessi DPI, come indicato dall’Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di riporli nel contenitore per il conferimento.

tutte le attività economiche e produttive, oltre alle indicazioni indicate nelle linee guida, sono tenute a mettere a disposizione, possibilmente all’uscio della porta di accesso, oltre ai contenitori per la carta e la plastica, un contenitore per i rifiuti indifferenziati anche per lo smaltimento di guantinimono uso e/o mascherine.

AVVERTE l’inosservanza della presente ordinanza comporta la denuncia presso le Autorità Giudiziarie ai sensi e per gli effetti dell’art.650 del Codice Penale ed il pagamento di un ammenda fino a € 206,00, alla quale si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 500,00 fino a € 5.000,00 in ottemperanza all’art.50, comma 7 bis1 del D.Lvo 267/2000. Nel caso che la stessa sanzione sia stata commessa due volte in un anno, si applicheranno le disposizioni .contenute all’art.12, comma 1, del D.L.n.14/2017, convertito con L.n.48/2017.

La presente ordinanza è trasmessa per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza:

  • alla Polizia Locale del Comune di Termoli;
  • al Sig. Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Termoli;
  • al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Termoli;
  • al Sig. Comandante della Polizia di Stato;
  • a S.E. Il Prefetto di Campobasso;
  • alla ditta Rieco spa con sede in Via Molise snc -65012 Cepagatti (PE);
  • al Dirigente e al RUP del Contratto di Igiene urbana;

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, sul sito web istituzionale del Comune di Termoli e resa pubblica per mezzo comunicato stampa.

AVVERTE che avverso la presente Ordinanza è consentito ricorso al TAR di Campobasso entro 60 giorni, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Termoli.

IL SINDACO FRANCESCO ROBERTI