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De Francesco: «La Sezione Quinta rigetta integralmente l’appello del Comune e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali. Definitivamente accertata la responsabilità precontrattuale del Comune per il comportamento “oscillante e inconcludente” tenuto tra il 2023 e il 2025».

TERMOLI – «Con sentenza n. 304 del 26 marzo 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha definitivamente chiuso la vicenda giudiziaria relativa al project financing per la riqualificazione urbana del centro di Termoli (tunnel porto-litorale nord, parcheggio multipiano, Piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce), rigettando l’appello proposto dal Comune di Termoli avverso la sentenza del TAR Molise n. 316/2025 e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di De Francesco Costruzioni S.r.l.

La pronuncia della massima giurisdizione amministrativa ha respinto tutti e sette i motivi di appello del Comune, confermando in pieno l’impianto del giudice di primo grado: il Comune è tenuto a corrispondere a De Francesco Costruzioni sia un indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 per le spese sostenute nel periodo 2015-2023, sia il risarcimento del danno emergente da responsabilità precontrattuale per il periodo 2023-2025, oltre ai relativi interessi e rivalutazione.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto con chiarezza che il Comune, tra l’aprile 2023 e il luglio 2025, ha mantenuto un atteggiamento “oscillante e inconcludente”: nessuna posizione formale assunta, interlocuzioni continue che non lasciavano presagire la revoca, condotte che, nelle stesse parole del collegio, lasciavano propendere per una “non implausibile chiusura positiva per il promotore stesso”. Un comportamento che integra pienamente la fattispecie della culpa in contrahendo ai sensi dell’art. 1337 del Codice Civile.

Sul piano dell’indennizzo da revoca, il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito un principio di portata generale: l’art. 21-quinquies si applica al promotore aggiudicatario esattamente come si applica ai promotori non aggiudicatari ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016. Escludere il rimborso delle spese per il solo fatto di aver vinto la gara costituirebbe, nelle parole del collegio, una “ingiustificata disparità di trattamento”, anzi una “discriminazione” priva di razionale giustificazione.

Si apre ora la fase esecutiva: il Comune di Termoli dovrà avviare il procedimento di quantificazione concordata delle somme dovute a titolo sia di indennizzo (2015-2023) sia di danno emergente (2023-2025), sulla base delle fatture e della documentazione già depositate in giudizio da De Francesco Costruzioni, come già stabilito dal TAR Molise. Le somme dovevano essere già pagate nei successivi 90 giorni, ora con aggiunta di ulteriori interessi.

De Francesco Costruzioni: “Questa sentenza chiude definitivamente una vicenda lunga dieci anni con un riconoscimento pieno e irrevocabile: il Comune di Termoli ha sbagliato, ha tenuto De Francesco Costruzioni sospesa per due anni in un limbo di interlocuzioni senza esito. Non è una vittoria ideologica, è l’affermazione di un principio elementare di correttezza nelle relazioni tra pubblica amministrazione e imprese: chi investe, chi progetta, chi sostiene costi reali in buona fede merita risposte certe e tempestive, non silenzio. Guardiamo alla fase esecutiva con la stessa determinazione con cui abbiamo affrontato ogni grado di questo giudizio. Dispiace che i soldi pubblici che usciranno dalle casse comunali non serviranno per rendere più bella e per fare crescere ed evolvere la città”».

Ufficio stampa De Francesco