TERMOLI – La questione della periodicità della manutenzione caldaie, sollevata da Info @ Consumatori a luglio 2008, è ormai chiarita. La Provincia di Campobasso ha riconosciuto la validità dell’interpretazione dei nostri legali. Ha inviato a tutti i cittadini, tramite il proprio giornale “In Provincia”, i dovuti chiarimenti. Ha indetto una nuova gara d’appalto in seguito alla quale la Itagas Ambiente dal 2009 non gestisce più i controlli. Dopo aver incontrato più volte manutentori ed associazioni consumatori, ha stabilito nuove regole che presto saranno ufficializzate. Eppure, nonostante tutto questo, alcuni manutentori sono tornati alla carica e continuano a proporre, come nulla fosse successo, la manutenzione annuale.

In futuro, con le nuove regole, questi ultimi “furbetti” saranno sanzionati, ma al momento è opportuno che il cittadino si sappia difendere per evitare di essere raggirato. Ribadiamo, come specifica anche la Provincia di Campobasso, che la manutenzione è annuale solo nel caso in cui nel libretto è indicata la parola “OBBLIGATORIA” ogni anno.Nel caso in cui non vi sia alcuna indicazione o sia presente la parola “Consigliata”, la manutenzione va effettuata ogni due anni se la caldaia ha più di 8 anni, ed ogni 4 anni se ha meno di 8 anni. Detto questo segnaliamo ai lettori di Info @ Consumatori un nuovo problema. Diversi utenti hanno ricevuto dalla Provincia di Campobasso il sollecito ad esibire la ricevuta di pagamento relativa all’autocertificazione degli anni 2002/2003. In caso di mancata esibizione della ricevuta, l’ente richiede il pagamento di 77,47 €. La suddetta richiesta non è corretta.

A spiegarlo è l’Avv. Antonio Zeoli che abbiamo ascoltato in merito: “Il comportamento della Provincia, in questo caso, non è corretto nei confronti degli utenti per i seguenti motivi:
a) non è fatto obbligo all’utente di conservare per un periodo così lungo ricevute relative al pagamento degli anni 2002/2003. Difatti in un Report di Domande e Risposte Più Ricorrenti della Provincia di Campobasso al punto 37 viene specificato che il manutentore è tenuto a conservare tali ricevute per un periodo di tre anni; un qualsiasi difetto rilevabile in capo alla società affidataria, non in grado di fornire, a distanza di tanto tempo, opportuna documentazione, non può essere addebitato all’utente, il quale è tenuto alla conservazione dei bollettini per un periodo non superiore ad anni 5;
b) Si rileva, inoltre, che i moduli prepagati sono stati previsti dalla Provincia di Campobasso con il D.Lgs. 192/2005, prima di tale data non esistendo alcun modulo prepagato, non era quindi possibile redigere alcuna autocertificazione, né da parte del manutentore, né da parte dell’utente;
c) In caso di omissione o mancato possesso della ricevuta, incorre in sanzione amministrativa, che prevede la prescrizione in 5 anni. Per i motivi suesposti si ritiene pertanto che l’utente, dato il notevole lasso di tempo, non può facilmente reperibile i versamenti effettuati. Lo stesso legislatore ,infatti, con l’istituto della prescrizione ha voluto evitare proprio che tali obblighi perdurassero a vita. La “prescrizione”, posta dall’art. 28 della L. 689-81 (già prevista dall’art. 12 della L. 317-67 richiamato dall’art. 9 della L. 707-75) è invero una specifica causa di estinzione dell’illecito amministrativo rilevabile d’ufficio (cass. 12036-91 e 4119-91) e riferibile, tanto al potere di applicare la sanzione, quanto al diritto dell’Autorità irrogante di riscuoterne l’importo (cass. 6967-97)”.
In seguito a quanto esposto dal consulente legale, chiedo al Presidente della Provincia di Campobasso D’Ascanio di intervenire immediatamente e pubblicamente su quanto sta accadendo, bloccando l’invio di ulteriori raccomandate riferite agli anni 2002/2003 ed annullando le precedenti richieste.

Massimiliano Orlando
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