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Nel caso di specie, per le annualità oggetto di ricorso, il Consorzio e la Regione avevano omesso di approvare il piano di classifica previsto dalla legge regionale 42/2005 che ha riformato gli enti di bonifica, con ciò omettendo di definire il cd. perimetro di contribuenza, in assenza del quale il Consorzio non avrebbe potuto esercitare alcun potere impositivo se non motivando espressamente le cartelle con l’indicazione del beneficio fondiario apportato.
Motivazione che in tal caso era stata infatti del tutto omessa. Soddisfazione, per le importanti pronunce, è stata espressa dall’avvocato Massimo Romano, il quale ha incassato l’atteso risultato processuale che apre un varco determinante nei rapporti tra consorziati ed enti di bonifica.