La Comunità Montana aveva rescisso il contratto con il Comune termolese inerente lo smaltimento della frazione organica della raccolta differenziata nell’impianto di Montagano. L’Amministrazione Greco ha deciso nuovo ricorso in Consiglio di Stato.Comune di Termoli VS Comunità Montana

TERMOLI _ Il Tar Molise ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Termoli contro la decisione della Comunità Molise Centrale di rescindere il contratto stipulato con l’Amministrazione municipale inerente lo sversamento della frazione organica presso la discarica di Montagano. Secondo la Comunità Montana il Comune non avrebbe rispettato una serie di clausole e per tale motivo non ha permesso negli ultimi mesi lo smaltimento dei residui organici nell’impianto della provincia di Campobasso. Di contro il Comune presentato opposizione al Tar Molise che ha deciso di rigettarla. Ora, l’Amministrazione Greco, su consiglio del consulente legale Vito Aurelio Pappalepore, così come si evince dalla delibera di Giunta comunale, ha deciso di presentare ricorso in Consiglio di Stato contro il rigetto del Tar Molise. E’, dunque, battaglia tra Amministrazione termolese e Comunità Montana.

Di seguito la Delibera di Giunta n.355 del 15 ottobre 2009:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di G.C. n. 298 del 27.8.2009 il Comune di Termoli ha affidato la difesa delle proprie ragioni agli avv.ti Daniele Di Vito e avv. Vito Aurelio Pappalepore nel giudizio dinanzi al T.A.R.  Molise iscritto al n.315/09 promosso dal Comune di Termoli contro la Comunità Montana “Molise Centrale” per l’annullamento, previa sospensiva, della nota del Commissario Straordinario della Comunità Montana “Molise Centrale” del 15.7.09, prot. 3658, con la quale veniva comunicato al Comune di Termoli il recesso dal rapporto relativo allo smaltimento e trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata del Comune di Termoli,
RILEVATO che con Ordinanza n. 273/09 il TAR di Campobasso ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
VISTO che l’avv. Vito Aurelio Pappalepore, ha comunicato, con nota del 8.10.09 che le motivazioni alla base dell’Ordinanza n. 273/09 “non appaiono condivisibili sotto svariati profili e che esistono margini per utilmente coltivare l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta Ordinanza”;
RILEVATO che appare opportuno, per la più ampia tutela degli interessi dell’Ente, autorizzare il Sindaco ad impugnare, presso il Consiglio di Stato,
l’Ordinanza del Tar Molise n. 273/09;
TAR n.273/09DOPO ampia ed esauriente discussione; VISTI i pareri positivi sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Capi Settore;
VISTO il T.U. 267/2000; CON VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco, per le ragioni di cui in narrativa, ad impugnare, dinanzi al Consiglio di Stato, l’Ordinanza n. 273/2009 del Tar Molise;
Di nominare, per la difesa dell’Ente, l’avv.Vito Aurelio Pappalepore; Di dare atto che con successivi provvedimenti saranno adottati gli impegni di spesa, ove necessari, per dare attuazione a quanto previsto nel presente atto; Di rendere la presente, con separata, successiva votazione unanime, immediatamente esecutiva. 

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