TERMOLI _ La Seconda Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con la Sentenza n°19/2011 ha riconosciuto le ragioni di un contribuente molisano. Il cittadino si era visto notificare una iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale che questi, con la moglie aveva costituito per i bisogni della famiglia. Assistito dall’Avv. Antonio Cianfagna Bracone, da Termoli, il contribuente ricorreva contro Equitalia Polis SpA la quale nell’iscrivere ipoteca su una parte del fondo patrimoniale aveva commesso una evidente violazione delle norme in materia.

Infatti il cd. “fondo patrimoniale familiare”, così come previsto e regolato dagli artt. 167 e ss. del Codice Civile, viene costituito nelle forme dell’atto pubblico ( quindi innanzi ad un Notaio ) ed è sottoposto ad un particolare regime di pubblicità ( deve essere necessariamente annotato a margine dell’atto di matrimonio, oltre che essere trascritto nei registri immobiliari ) al fine di stabilire un vincolo di destinazione sui beni che ne entrano a far parte sicché questi ed i relativi frutti siano destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Tra i diversi ed interessanti aspetti che questo istituto presenta, qui rileva in particolare l’efficacia del vincolo di destinazione e come questo opera, poiché se dal lato interno ( per intendersi, i coniugi ) i beni ed i frutti possono essere oggetto solo di atti negoziali che abbiano come unica finalità il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e non altre, dal lato dei terzi ogni e qualsiasi atto teso a costituire garanzie reali (pegno ed ipoteca ) e quindi ad attivare procedure esecutive sui beni ricadenti nel regime del fondo patrimoniale, e che non ineriscano a rapporti obbligatori contratti per la famiglia e le sue necessità ( quale entità distinta dai singoli componenti ), quale che ne sia la fonte, è invalida ed inefficace fin dall’origine.

Infatti con l’istituto del fondo patrimoniale familiare il Legislatore ( con la riforma del diritto di famiglia del ’75 ) ha voluto attuare e potenziare quelle misure di favore per la costituzione, il sostentamento e l’eventuale sopperimento dallo stato di bisogno della famiglia stessa già previste nella Carta Costituzionale e nel Codice Civile del ’42, nonché rendere maggiormente effettiva quella celebre “funzione sociale” della proprietà.

Nel caso del nostro contribuente, l’iscrizione operata da Equitalia Polis SpA era illegittima per diversi motivi, in primo luogo perché violativa delle norma speciali dell’istituto appena delineato poiché le cartelle che avevano dato lo spunto per l’iscrizione ipotecaria erano riferite ad esposizioni fiscali strettamente inerenti l’attività del soggetto e del tutto estranei ai bisogni della famiglia, ulteriori motivi erano strettamente inerenti agli aspetti procedurali. Qui valga il principio.

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