LungomareNord 2018
Termoli, lungomare nord: Via Cristoforo Colombo
TERMOLI – 
Il 6 giugno il TAR di Campobasso ha emanato la sentenza 369/2018, pubblicata il 14 giugno, con cui ha rigettato il ricorso, presentato dal titolare del lido La Vela, contro l’introduzione del doppio senso di circolazione in via Cristoforo Colombo, nel tratto tra la rotatoria di via Magellano e quella di via del Mare. La sentenza potrebbe essere interpretata come una “certificazione” della esattezza e correttezza degli atti compiuti in merito dalla Giunta Sbrocca; ma così non è, in quanto il tribunale non è affatto entrato nel merito del ricorso, ma lo ha dichiarato inammissibile, per mancanza di titolarità del ricorrente e anche per tardività dell’impugnazione di alcuni degli atti contestati.

Riepilogo velocemente i fatti che hanno innescato il ricorso.
Come è scritto nella sentenza, con la «delibera di Giunta Comunale n. 109 del 13/05/2016, il Comune, discostandosi dalle indicazioni contenute nello studio di fattibilità, ha previsto di realizzare il doppio senso di circolazione veicolare, sul tratto di Via Cristoforo Colombo compreso tra la rotonda di Via del Mare e la rotonda prospiciente l’hotel Mistral, subordinatamente al previo rilascio di parere favorevole in ordine al rispetto del Codice della Strada, dal Comando di Polizia municipale.»
Il comandante della polizia municipale, con nota del 26/04/2017, ha espresso parere sfavorevole al doppio senso di marcia veicolare, poiché «non risultano soddisfatti i presupposti di sicurezza stradale», secondo quanto dispone il decreto del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) n. 6792, del 5 novembre 2001, relativo alle «norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».
La Giunta comunale ha quindi chiesto al neo-dirigente dei Lavori Pubblici di redigere una nuova relazione istruttoria, che questa volta si è conclusa con un parere favorevole al doppio senso di marcia.

L’11/07/2017 il Comune di Termoli ha infine emesso l’ordinanza n. 164, a firma del neo-dirigente dei Lavori Pubblici, con cui è stato introdotto il doppio senso di circolazione veicolare nel tratto viario tra la rotonda di via Magellano e quella di via del Mare.
A titolo di cronaca, alcuni giorni dopo, il comandante della polizia municipale è stato sollevato dall’incarico e nominato dirigente degli Affari Generali, allo scopo dichiarato di ridurre l’eccessivo carico di lavoro gravante sul Segretario Generale.

Torniamo al ricorso ed alla sua ammissibilità.
Tranne che per alcuni casi particolari, come le questioni elettorali, la nostra giustizia amministrativa esclude la cosiddetta azione popolare, cioè la possibilità di ricorrere da parte di chiunque (quisque de populo). Il ricorrente deve essere “legittimato”, altrimenti il ricorso – come nel caso di cui stiamo trattando – è considerato improponibile e la causa viene rigettata. 
É legittimato a ricorrere il soggetto che può vantare, rispetto all’illecito lamentato, una posizione qualificata e differenziata ed uno specifico interesse.
L’interesse legittimo di cui si chiede la tutela può essere individuale oppure “collettivo” o “diffuso”.
Nel caso di un interesse individuale evidentemente è il singolo che può ricorrere.
Se l’interesse è “collettivo”, cioè attribuibile ad una collettività di soggetti accomunati tra loro da uno specifico profilo e in ciò differenziati da tutti gli altri (un’associazione professionale, ambientalista, consumeristica, hobbistica, sportiva, ecc.), il ricorso può essere proposto da un soggetto collettivo, detto “ente esponenziale”, purché sia stabilmente costituito, abbia tra i suoi fini istituzionali la tutela degli interessi collettivi che si ritengono lesi e sia organizzativamente presente nel territorio ove si realizza la lesione di tali interessi (vicinitas).
Peggio mi sento se l’interesse da tutelare è “diffuso”, cioè non attribuibile a segmenti sociali specifici, in quanto trasversale all’intera società civile; in questo caso il giudice amministrativo valuta di volta in volta se un ente esponenziale collettivo può intestarsi la rappresentanza dello specifico interesse diffuso oggetto della causa.
Il titolare del lido La Vela ha proposto il ricorso al TAR per tutelare due interessi:
1.
il proprio interesse economico, presuntivamente minacciato dall’introduzione del doppio senso di circolazione, con ipotizzata riduzione dei clienti per l’eliminazione di parcheggi e l’incremento dei rischi stradali;
2. l’interesse diffuso alla sicurezza stradale, che avrebbe dovuto comportare il rispetto puntuale delle disposizioni del decreto 6792/2001 del MIT.

Il ricorso per legittimo interesse personale è stato considerato inammissibile in quanto «La paventata riduzione delle frequenze per le attività commerciali sul demanio marittimo non è in alcun modo provata» (manca così il requisito dell’interesse al ricorso). Quanto alla sicurezza stradale, si tratta di un interesse diffuso, la cui tutela è di difficile attribuzione a “soggetti esponenziali” collettivi, figuriamoci se la titolarità di un tale interesse poteva mai essere riconosciuta ad un individuo.
Stanti le regole che disciplinano la giustizia amministrativa, il ricorso presentato dal titolare del lido La Vela non aveva alcuna speranza non dico di essere accolto, ma neanche di essere ammesso al dibattimento di merito; i giudici sono stati anche benevoli nei confronti del ricorrente, in quanto gli hanno evitato l’onere delle spese di soccombenza, disponendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Riepilogando, la ineccepibile sentenza del TAR di Campobasso in nessun modo si esprime sulla liceità o meno della deroga alle norme sulla sicurezza stradale, prescritte dal decreto del MIT 6792/2001, operata dall’Amministrazione comunale.

Pino D’Erminio

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