
Su tale presupposto il giudice unico del tribunale di vasto,senza alcuna istruttoria, rigettava la domanda. Gli avvocati De Benedittis insistevano nelle loro richieste proponendo appello alla corte di appello dell’aquila, sostenendo l’illiceita’ della transazione in quanto basatasi su un presupposto comunque illecito ed in divieto di una norma imperativa quale e’ quella prevista dall’art.1283 del codice civile (divieto di anatocismo). Con sentenza parziale del 20 luglio scorso,la corte di appello dell’aquila,in riforma della sentenza del tribunale di vasto, accoglieva l’appello proposto e disponenva,con separata ordinanza, una consulenza contabile al fine di quantificare le somme da restituire all’impresa campobassana.
La novita’ della sentenza in esame sta nel fatto che anche in presenza di un atto di transazione, i correntisti hanno diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalle banche, in quanto la transazione stessa e’ stata stipulata su un presupposto illecito in contrasto con il nostro codice civile. Ricordiamo ai correntisti che la prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito,per consolidato orientamento giurisprudenziale, matura in dieci anni dalla chiusura del conto corrente. basta inviare alla sede legale delle banche una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per interrompere i termini prescrizionali.