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CAMPOMARINO _ Mi corre l’obbligo ed il dovere di far chiarezza su quanto sta accadendo in questi giorni a Campomarino e che vede coinvolta la mia persona. Voglio chiarire subito una cosa : IO NON LOTTO PER UN POSTO IN CONSIGLIO COMUNALE MA AFFINCHE’ LA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO VENGA RISPETTATA. L’art. 84 del DPR 16 maggio 1960 n. 570, è chiaro e non dà adito ad interpretazioni di alcun genere. –Art. 84 : Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quanto accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto. L’esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello.

Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 392 del 25 agosto 2009, regolarmente comunicata ai legali rappresentanti p.t. del Comune di Campomarino e non appellata, ha dichiarato decaduto il dott. Vito D’Aprile, dalla carica di consigliere comunale, in quanto candidato sindaco ineleggibile. Gli stessi giudici, affidavano, di fatto, i provvedimenti di surroga dell’ex consigliere, – in assenza di pronuncia sul punto- al naturale titolare : il Consiglio Comunale. In dispregio della sentenza, il dott. Vito D’Aprile (che ancora non presenta appello), sebbene dichiarato decaduto dalla sua carica di consigliere, continua ad essere invitato e a partecipare alle riunione dei capi-gruppo e alle riunioni dei Consigli Comunali. La legge prevede la sospensione della sentenza solo in PENDENZA di ricorso.

A Campomarino, stiamo assistendo al peggior degrado della politica e questo grazie a personaggi che sanno solo offendere e fare “terrorismo politico”. Ma un cittadino non ha forse libertà di voto? Ma un cittadino non ha forse libertà di pensiero? Ma un cittadino non ha forse la libertà di verificare se ci sono stati o no brogli elettorali?. La libertà di manifestazione di pensiero è una delle principali libertà e diritti fondamentali riconosciuti. Tale libertà è, tra l’altro, considerata come corollario dell’articolo 13 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede l’inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica.

Anche la giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione. Cari concittadini, questo è il contesto in cui ci troviamo ad agire. Questo è tutto quello che, col vostro aiuto, voglio e dobbiamo combattere. Ribadisco, con forza, la mia condanna verso tutti coloro che pensano di distruggere gli altri attraverso una’azione basata sulla maleducazione e sull’odio. 

                                                                                                                                      Antonio Saburro