Sono esentate dal divieto di transito senza limitazioni temporali, le seguenti categorie di veicoli: – veicoli delle Forze dell’Ordine e degli istituti di vigilanza; – veicoli di pronto intervento e soccorso; – veicoli in servizio di Protezione Civile; – veicoli delle società di gestione o concessionari dei servizi pubblici; – velocipedi; – veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno; I veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno, sono esentati senza limiti temporali, dal divieto di transito e possono sostare negli appositi spazi ovvero al di fuori degli stessi, purché non sia creato pericolo o intralcio alla circolazione.
Sono altresì autorizzati al solo transito i possessori di garage o area pertinenziale privata muniti di apposita autorizzazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare approvato con D.G.C.n.30 del 22.01.2013.