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TERMOLI _ Dopo Bologna, Napoli e Bari è stato emesso anche il provvedimento del Tribiunale di Larino, che ha condannato la FIAT, la quale aveva negato l’esercizio dei diritti sindacali ai Rappresentanti dei lavoratori (RSA) nominati dalla FIOM, anzi aveva negato la loro stessa esistenza. Tutto ciò solo perchè la FIOM non ha sottoscritto il Contratto collettivo di Lavoro (cd. CCSL) che l’azienda ha stipulato sulla falsariga di quello di Pomigliano e Mirafiori solo con alcune sigle sindacali, contratto che detto sindacato non ha firmato poiché lo riteneva gravemente lesivo dei diritti dei lavoratori e, pertanto, inaccettabile.

La portata innovativa della pronuncia emessa dal dottor Aldo ACETO (Giudice del lavoro presso il Tribunale citato) risiede, oltre che nell’articolata e puntuale motivazione – ricca di molteplici argomentazioni – nel fatto che lo stesso ha dichiarato l’ultrattività del CCNL del 2008, all’epoca sottoscritto da FEDERMECCANICA e da tutti i sindacati dei lavoratori, compresa la FIOM. In sostanza secondo il Giudice di Larino, presso lo Stabilimento di Termoli è ancora applicabile il CCNL del 2008 per effetto della clausola di ultrattività in esso contenuta, atteso che quello sottoscritto nel corso dello scorso anno e non firmato da FIOM (il CCSL) non può assurgere a contratto di I livello, a nulla valendo, peraltro, la scelta di FIAT di uscire da CONFINDUSTRIA. Tale assunto ha conseguenti ripercussioni non solo sui termini per effettuare la disdetta, che la FIAT non ha rispettato, ma anche sul piano dei singoli rapporti di lavoro, che, per quanto riguarda gli iscritti alla FIOM, continuano ad essere disciplinati dal CCNL del 2008.

Non vi è chi non veda la valenza dirompente di tale pronunciamento! Enorme la soddisfazione della dirigenza sindacale regionale (Giuseppe TARANTINO) e del segretario nazionale Maurizio LANDINI nonché degli avvocati Marianna SALEMME e Pietro D’ADAMO, legali della FIOM CGIL del MOLISE, che nei prossimi giorni provvederanno a notificare il decreto alla Società Torinese, la quale dovrà riconoscere le RSA FIOM presso lo stabilimento di Termoli e i diritti sindacali (assemblea, permessi, affissione ecc.) di cui al III titolo della L. 300/1970, diritti di cui sono legittimamente titolari. Il provvedimento del Giudice, inoltre, dovrà rimanere esposto in azienda per 15 giorni nella bacheca aziendale o in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come ordinato dal Magistrato, che ha condannato l’azienda anche al pagamento delle spese di giudizio.