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Antonio Di Pietro
CAMPOBASSO _ “Il Presidente uscente della Regione Molise, Angelo Michele Iorio, nel duplice ruolo di Commissario Straordinario alla Sanità e di Presidente regionale, non è riuscito a porre rimedio al forte deficit della Sanità molisana, anzi è riuscito nell’impresa di allargare il ‘buco’ finanziario. Nonostante questo, il ritardo nella pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto legislativo n. 149, che prevede l’incandidabilità per i responsabili del dissento finanziario regionale, ha garantito la sua ricandidatura”.

E’ quanto afferma il presidente dell’Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che oggi ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Roberto Maroni. “Tale decreto – si legge nel testo dell’interrogazione – è stato pubblicato, con un inspiegabile ritardo rispetto alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio, sulla Gazzetta ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011; in virtù di tale ritardo nella pubblicazione del decreto il Presidente uscente della Regione Molise, responsabile dello spaventoso buco nella sanità molisana e della situazione di dissesto finanziario conseguente, si è potuto ricandidare a tale carica”. Di Pietro chiede, quindi, al Ministro Maroni “i reali motivi dell’anticipazione della data delle elezioni regionali molisane rispetto alla scadenza naturale (le date inizialmente fissate erano il 6 e 7 Novembre) e per quali motivi è stata ritardata la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto legislativo sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni”.

Di seguito il testo completo dell’interrogazione.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Al Ministro dell’Interno Per sapere, premesso che: con propria deliberazione il Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011 ha emanato il Decreto legislativo n. 149 recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42; l’articolo 2 di tale decreto dispone in merito alla responsabilità politica del Presidente della giunta regionale quanto segue: “ 1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissarioad acta ai sensi dell’articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell’articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all’articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef al livello massimo previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”; e, prevede tra l’altro che: 2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonche’ la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilita’ politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilita’, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica e’ adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato. 3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e’ incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo’ essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni. “; tale decreto è stato pubblicato, con grave ed inspiegabile ritardo rispetto alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio, sulla Gazzetta ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011; in virtù di tale ritardo nella pubblicazione del decreto il Presidente uscente della Regione Molise responsabile dello spaventoso buco nella sanità molisana e della situazione di dissesto finanziario conseguente si è potuto ricandidare a tale carica;

il Presidente Angelo Michele Iorio, come noto, nel duplice ruolo di Commissario Straordinario alla Sanità e di Presidente della Regione Molise non è infatti riuscito a porre rimedio al forte deficit della Sanità molisana, anzi è riuscito addirittura nell’impresa di allargare il “buco” finanziario della stessa; inoltre, le candidature alla Presidenza della Regione per le elezioni che si terranno il 16 e 17 Ottobre 2011, rispetto alle date inizialmente fissate al 6 e 7 Novembre 2011, dovevano essere presentate entro sabato 17 settembre alle ore 12, tre giorni prima della pubblicazione in gazzetta del citato decreto legislativo; quest’anticipazione a metà ottobre, è stata fortemente voluta dal Presidente uscente Iorio; l’anticipazione è stata decisa, sulla base di dubbie motivazioni tecniche, dal Ministero dell’Interno, il quale ha inviato una circolare alla Prefettura di Campobasso per l’indizione delle consultazioni in tali date; va anche sottolineato il mancato recepimento da parte della Regione Molise del principio, contenuto nell’articolo 2, comma 1 della lettera f) della legge 165 del 2004 che prevede l’ineleggibilità dei Presidenti di Regione che abbiano concluso due mandati consecutivi; infine, tale anticipazione impedisce anche l’applicazione della norma di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 138 (ora legge n. 148 del 2011) che prevede la riduzione per la Regione Molise del numero dei consiglieri regionali da 30 a 20 – quali sono i reali motivi dell’anticipazione della data delle elezioni regionali molisane rispetto alla scadenza naturale; per quali motivi è stata ritardata la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto legislativo sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni.

On. Di Pietro

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3 Commenti

  1. finalmente
    Bravo Di Pietro, forse sarebbe opportuno realizzare una raccolta di firme per invalidare subito le elezzioni che sembrano fatte a posta per sostenere un clan di politicanti..equestre che farebbero bene a mettersi la maschera per nascondersi.

  2. per citttadinno sopra
    Non era un errore, era solo abbondanza, la Z in + era espressamante per Lei e … Se la Zeta non risultasse di suo gradimento passiamo provare con lettere la vanno godere maggiormente come la Emme di melanzana.