TERMOLI _ Interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta Regionale del Molise sulla Società L.T.M. S.p.A. (Logistica Trasporti Molise) da parte del Consigliere regionale Michele Petraroia. L’esponente del Pd chiede spiegazioni puntali alla Giunta regionale in merito ai benefici ottenuti dal Molise dopo gli elevati fondi stanziati per il catamarano veloce Termoli-Jet. 

PREMESSO – che con delibera n. 927 del 04/07/2005 la Giunta Regionale del Molise dava esecuzione all’Azione 6.1.4 “Reti marittime” del programma pluriennale di interventi ex art.15 dell’OPCM n.3268/03 (Programma di interventi per favorire la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise colpito dagli eccezionali eventi sismici del 31.10.2002 e da quelli meteorologici del gennaio 2003 approvato con Delibera CIPE n.32 del 29.09.2004) volta a realizzare un sistema di collegamento veloce dal porto di Termoli ai porti croati di Spalato, Ploce, e Dubrovnik, per il trasporto di persone, merci ed autocarri secondo un piano finanziario allora stimato di euro 15.900.000,00 e attraverso la costituzione di una società di trasporti pubblico-privata, il cui socio privato sarebbe stato individuato attraverso procedura ad evidenza pubblica;
– che con Decreto del Presidente della Regione – Commissario Delegato (ex Ordinanza P.C.M. n.3268/2003) n.88 del 4.08.2005 si dava attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n.927/2005 stabilendo l’acquisizione della partecipazione della Regione Molise al 49% del capitale della società per un investimento pubblico di euro 7.791.000,00 e inserendo come parte integrante dell’accordo l’acquisto del mezzo navale “Termoli Jet”;

che con successivo Decreto n.114 del 30.09.2005, il Presidente della Regione – Commissario Delegato, integrava il sopra citato decreto autorizzando la Finmolise S.p.A. ad attuare quanto contenuto nella DGR n.927/2005 e a concordare con il partner privato un patto parasociale con particolare prescrizioni; – che a seguito della manifestazione, da parte della società Larivera S.p.A., della disponibilità ad essere coinvolta nel progetto, si procedeva all’individuazione diretta della medesima società quale partner industriale privato della Regione Molise, senza ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica e che tale deroga alla procedura concorrenziale trovava giustificazione in particolari motivi tecnici che, nel caso di specie, consistevano nella titolarità in capo alla società Larivera S.p.A della concessione sull’area demaniale di mq. 10.039,02 della banchina nord – est del porto di Termoli;

– che in data13.12.2005 veniva formalmente costituita la Società LTM S.p.A. (Logistica Trasporti Molise); – che con sentenza n. 631/2006 il T.A.R. Molise, su ricorso della Aliscafi SNAV S.p.A., annullava gli atti e le procedure di costituzione della società mista compresi gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali alla deliberazione della Giunta Regionale n. 927/2005;

– che con sentenza n. 2994/2007 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, respingeva l’appello proposto dalla società Larivera S.p.A. e dalla Regione Molise avverso la sentenza del T.A.R. Molise n. 631/2006, mostrando di condividere gli assunti del primo giudice amministrativo laddove quest’ultimo non aveva ravvisato la sussistenza di motivi tecnici che potessero giustificare la deroga al confronto concorrenziale nella scelta del partner privato della Regione Molise e riaffermando l’illegittimo operato della Giunta Regionale;

– che con Delibera n.1126 del 2.10.2007 la Giunta Regionale, nel prendere atto che le summenzionate sentenze avevano annullato l’atto costitutivo della Società “LTM S.p.A”, e verificato che in base all’art.2332 c.c. era preclusa la declaratoria di nullità dell’atto di costituzione della società mista, procedeva a sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei soci della LTM S.p.A., in seconda convocazione, la modifica dell’art.3 dello statuto sociale per consentire alla “LARIVERA S.p.A.” di recedere come socio privato dalla LTM S.p.A.;

– che, sempre con Delibera n.1126 del 2.10.2007, l’Esecutivo Regionale disponeva in esecuzione delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del socio privato nella società mista LTM S.p.A. per l’esercizio del servizio di collegamento marittimo tra il Molise e la Croazia, demandando al responsabile del Servizio Trasporti su Gomma l’adozione di tutti i provvedimenti necessari;

che con Delibera n.1307 del 30.12.2009 la Giunta Regionale indiceva la procedura aperta per la scelta del nuovo partner privato indicando quale prezzo a base di gara per l’acquisto del pacchetto azionario pari al 51% del capitale sociale, il complessivo importo di euro 4.335.000,00 di cui 1.700.000,00 euro corrispondenti al valore nominale delle azioni da acquistare e 2.635.000,00 euro a titolo di sovrapprezzo;

che il 9.04.2010 l’Assemblea Straordinaria della Società LTM S.p.A. approvava le modifiche statutarie necessarie per l’indizione della gara;

– che l’11.05.2010 con Determinazione n.91 il Direttore Generale della D.G.I, Dott. Antonio Francioni, dava inizio alle operazioni per l’indizione della gara nominando come Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Società Partecipate della Regione il quale fissava al 19.07.2010 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

che la Giunta Regionale, nelle more della definizione della gara per la scelta del partner privato, dal 2008 in poi trasferiva diverse centinaia di migliaia di euro alla Società LTM S.p.A. per l’ordinaria operatività e l’armamento del catamarano “HSC Termoli Jet” e, in particolare, demandava la Finmolise S.p.A., in attuazione dell’incarico fiduciario a suo tempo conferito a erogare:

• euro 300.000,00 – Delibera di Giunta Regionale n.500 del 13.05.2008 – per l’ordinaria operatività;

• euro 300.000,00 – Delibera di Giunta Regionale n.667 del 16.06.2009 – per l’ordinaria operatività e salvaguardia valore patrimoniale;

• euro 150.000,00 – Delibera di Giunta Regionale n.804 del 20.07.2009 – per il progetto di ripresa temporanea dell’attività marittima 2009;

• euro 100.000,00 – Delibera di Giunta Regionale n.467 del 7.06.2010 – per il programma di viaggi l’attività marittima 2010 trasmesso dall’Amministratore Unico della Società LTM S.p.A, Mario Di Pasquale – ordinaria operatività e salvaguardia valore patrimoniale;

– che la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo partner privato la cui scadenza era fissata al 19.07.2010 non trovava partecipanti e andava deserta e che ad oggi non risulta indetta alcuna nuova procedura per l’individuazione del partner privato;

Constatato che attualmente la LTM S.p.A. è una società per azioni a socio unico con capitale sociale sottoscritto e versato di euro 3.333.333,00 di cui il 49% appartiene alla FINMOLISE S.p.A. e il 51% alla medesima S.p.A. che le ha acquisite a seguito del recesso del socio privato LARIVERA S.p.A. (oggi EMI Holding S.p.A.) ;

Considerato che in data 29.06.2007 è stata presentata una interpellanza a nome dei Consiglieri Regionali Romano, Petraroia, Ottaviano e Leva alla quale non è pervenuto alcun riscontro; Visto, altresì, l’allegato esposto presentato alla Procura Generale della Corte dei Conti della Regione Molise in data 26.10.2007;

CHIEDO 1. Di sapere in quale circostanza la Regione Molise aveva assunto l’atto di programmazione consiliare nel settore dei trasporti che autorizzava la Giunta Regionale a occuparsi di trasporto marittimo assumendo le vesti societarie di “Armatore”;

2. Di essere informato sulle ragioni che spingeva il Commissario Straordinario Post-Terremoto ad emanare il Decreto n.88/2005 in cui impegnava euro 7.791.000,00 per acquisire il 49% delle azioni della società di trasporto marittimo e partecipava all’acquisto del catamarano “Termoli Jet” senza che vi fosse stato regolare bando pubblico per l’individuazione del partner privato;

3. Di conoscere quale attività è stata svolta in questi anni dalla LTM S.p.A.(collegamenti, fitto del catamarano, costi di manutenzione, spese per il personale e per gli amministratori della società);
 4. Di sapere quali vantaggi si sono determinati per la Regione Molise dopo l’acquisto del catamarano, inerenti lo sviluppo turistico, i rapporti con l’Area Adriatica e gli eventuali utili di esercizio della società LTM S.p.A.;
5. Di essere informato su quali atti saranno compiuti dopo che la prima gara per l’individuazione del socio privato è andata deserta, stante l’impossibilità e l’inopportunità di una gestione diretta della Regione Molise in un settore economico altamente competitivo e che necessita di specializzazioni assolutamente diverse da un operatore del trasporto pubblico su gomma.

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