BOJANO _ Con sentenza n. 718 del 3 novembre 2011, il Tar Molise ha accolto il ricorso proposto avverso due deliberazioni con cui il Consiglio comunale di Bojano, nel 2010, aveva proceduto ad escludere alcune zone del territorio comunale dai benefici della legge regionale sul cosiddetto “piano casa”. A presentare ricorso erano stati i titolari di immobili ubicati, appunto, nelle zone immotivatamente ed illogicamente escluse dall’applicazione della normativa regionale, assistiti dagli avvocati Michele Coromano e Marcella Ceniccola. La esclusione di zone, peraltro centralissime e maggiormente bisognose di interventi di riqualificazione, era stata decisa in accoglimento di un emendamento proposto dai consiglieri di maggioranza alla proposta di deliberazione dell’Ufficio urbanistico del Comune che aveva previsto, invece, l’integrale recepimento dei contenuti della legge regionale, con eccezione del solo centro storico (escluso in base alla stessa normativa).

Sicchè, i giudici amministrativi hanno annullato i provvedimenti, riconoscendo la mancanza di adeguata motivazione dell’esclusione, nonché il conflitto di interessi di alcuni consiglieri comunali. Queste le dichiarazioni dei legali: “Le deliberazioni impugnate, prevedendo sic et simpliciter l’esclusione di alcune zone del territorio comunale dai benefici del piano casa, risultavano assolutamente sfornite di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale, non consentendo di ricostruire l’iter logico-valutativo seguito dalla stessa Amministrazione.

Ma v’è di più: alcuni consiglieri comunali che hanno partecipato attivamente alla votazione delle delibere risultano proprietari (ovvero parenti o affini entro il quarto grado di proprietari) di immobili ubicati in zone espressamente ricomprese nell’applicazione della legge regionale n. 30/2009; non può negarsi allora la situazione di conflitto e d’incompatibilità, che vizia in radice la decisione. A riguardo, pertanto, il Tar Molise ha giudicato fondata la censura da noi sollevata di violazione dell’art. 78, secondo comma, del T.u.e.l, che prevede il dovere di astensione degli amministratori locali nei casi di conflitto di interessi”.

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