CAMPOBASSO _ “Con questa legge, tutto l’apparato che regolamenta le Comunità Montane viene reso più snello, nell’ottica di una razionalizzazione delle spese e delle risorse economiche”. Così il Presidente della Prima Commissione consiliare regionale Permanente, Antonino Molinaro, al margine dell’approvazione in Prima Commissione della legge regionale recante ‘Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali’. ‘L’obiettivo importantissimo, che questa legge intende perseguire – ha detto il Presidente Molinaro – è quello, di considerare la riforma delle Comunità montane nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell’efficacia delle politiche pubbliche, con riferimento alle funzioni e compiti affidati a Province e Comuni.

In particolare, il disegno di legge detta norme per : riorganizzare il sistema delle autonomie locali e il riassetto delle funzioni regionali; la soppressione e la successiva estinzione delle Comunità montane; forme di tutela e valorizzazione del territorio montano; l’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata dei servizi e funzioni; la costituzione delle Unioni di Comuni; la promozione dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra Comuni e tra Comuni e Province, e tra Unioni di Comuni; l’individuazione di criteri di ripartizione dei finanziamenti alle Unioni di comuni; il trasferimento del personale delle Comunità montane; l’istituzione dell’agenzia regionale per gli insediamenti nei territori delle Unioni di Comuni.

Inoltre, il progetto di legge estende ai dipendenti delle Comunità montane l’istituto dell’esonero dal servizio, che la Regione, con precedente legge già prevede per i propri dipendenti e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La legge inoltre – ha proseguito il presidente Molinaro concludendo il proprio intervento – si occuperà anche della disciplina relativa all’ordinamento delle ‘Unioni di Comuni’, con il divieto assoluto di sovrapposizione di altre forme associative nei territori montani al di fuori degli ambiti programmati dalla regione”.

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