myNews.iT - Per spazio Pubblicitario chiama il 393.5496623
CAMPOMARINO _ Basta con il Presidente del Consiglio-assessore, no agli assessori componenti delle commissioni consiliari. Scoppia violenta la polemica in Comune di Campomarino tra gli esponenti della stessa assemblea. Questi puntano il dito contro i doppi incarichi all’interno di Giunta e Consiglio. A loro dire si tratta di incarichi incompatibili tra loro e, per tale motivo, puntano il dito contro Pasquale Vaccarella chiedendo la sua rimozione o la revoca della delega assessorile e, in ogni caso, l’annullamento di tutti gli atti da novembre 2011 allorquando gli sono stati attribuiti i due incarichi.

Sulla vicenda è stato chiesto un consiglio comunale urgente. Questo il testo della sfiducia:

Oggetto: convocazione del Consiglio comunale in forma urgente I sottoscritti Alessandro DI LABBIO, , Antonio DE LAURENTIS, Vincenzo CORDISCO, Marcello CATENA, Luca ALTOBELLO, Francesco DESIDERIO e Fausto DI STEFANO tutti Consiglieri comunali del Comune di Campomarino con la presente richiedono la convocazione urgente del Consiglio comunale, così come da Statuto e Regolamento comunale in vigore:

Visto quanto stabilito dall’art. 35 dello Statuto del Comune; Visto quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento del Consiglio comunale; Visto quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del Regolamento del Consiglio comunale. Visto il parere n. 0002832 del 27 febbraio 2012 del Ministero dell’Interno, emesso a seguito di espressa richiesta per chiarire lo stato di incompatibilità tra la figura del Presidente del Consiglio e quella di Assessore in Comuni inferiori ai 15.000 abitanti, che nel richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 3376/2008 (peraltro non calzante alla fattispecie in discussione visto che il prefato parere del 2008 è intervenuto su incompatibilità tra le due figure operanti in comuni diversi) non tiene conto di quanto scritto nello stesso quando cita: “…AD AVVISO DEL MINISTERO SEMBREREBBE, COME DICE LA GIURISPRUDENZA, CHE LA RATIO SIA L’OPPORTUNITA’ DI EVITARE UN CONFLITTO TRA LE DIVERSE FUNZIONI, DI COMPONENTE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, E QUELLA DI COMPONENTE DELL’ORGANO ESECUTIVO DELLO STESSO COMUNE”:
Vista la pronuncia del TAR Campania che cita: “…IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONSIDERATO, ALLA STREGUA SPECIFICA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 39 DEL T.U.E.L. UNA FIGURA DI GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO E NON PUO’ QUINDI RITENERSI LEGATO AD UN RAPPORTO FIDUCIARIO CON LA MAGGIORANZA CONSILIARE, NON ESSENDO PORTATORE DI UN MANDATO RAPPRESENTATIVO CON TALE MAGGIORANZA, LA REVOCA DELLA SUA NOMINA PUO’ DIPENDERE SOLO DALLA ACCERTATA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI IMPARZIALITA’ ISTITUZIONALE CHE PRESIEDONO L’ESERCIZIO DEL SUO UFFICIO;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato – sez. V del 6 giugno 2002 – che nella stesura delle motivazioni in sintesi statuisce che: “…L’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) stabilisce che al Presidente del consiglio sono attribuiti (tra gli altri) i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio e il compito di assicurare adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Il Presidente ha il compito di garantire il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio ponendosi in una posizione di primus inter pares fra i consiglieri comunali (dalle cui fila viene eletto) al fine di dirigere e coordinare il lavoro degli altri componenti del collegio. Il suo, pertanto, è un ruolo istituzionale dovendosi svolgere in completa autonomia, non solo dai partiti politici e dai gruppi consiliari ma anche e soprattutto, dal Sindaco e dalla Giunta. Il Consiglio comunale, infatti, ha la funzione di indirizzo e di controllo (art. 42 T.U.E.L.) dell’operato del Sindaco e della Giunta dalla quale si differenzia, come evidenziato dalla sentenza in epigrafe, in quanto sono presenti maggioranza e minoranza e nel cui seno (quindi) si deve equilibrare l’esercizio di due distinti diritti: quello della maggioranza all’attuazione dell’indirizzo politico () e quello della minoranza a rappresentare e svolgere la propria opposizione.”.
Vista la sentenza n. 114 del 18 gennaio 2006 del cons. di Stato sez. V “ l’art. 39 del testo unico del 2000 (non differente dalla corrispondente normativa del 1990) indubbiamente definisce il presidente del consiglio, quale presidente di tutto il collegio, nella sua unità istituzionale e suo rappresentate, in funzione non già strumentale all’attuazione di un indirizzo politico ma al corretto funzionamento dell’istituzione quanto tale, ovvero, in funzione neutrale (in argomento, cons. di stato, sez V n. 1983 del 25.11.1999;

Considerato che nonostante i numerosi interventi legislativi, volti a disciplinare l’ordinamento degli enti locali, che si sono succeduti negli ultimi anni residuano, ancora, problemi aperti che, nel silenzio del legislatore, sono destinati ad essere risolti dalla giurisprudenza sotto al spinta sia della pratica e del buon senso, oltre che dall’etica e moralità della persona, che dalla dottrina amministrativa che si occupa di tali questioni;
Considerato che il sistema delle autonomie designato dal legislatore si configura, sin dalla legge n.81/1993 come un sistema di poteri divisi in cui il sindaco (unitamente alla Giunta) riveste il ruolo di organo di governo, mentre il Consiglio comunale quello di organo di indirizzo e di controllo, con competenze specifiche e che tale impostazione non è mai stata modificata e/o annullata;
Considerato che la figura del Presidente del Consiglio comunale nasce proprio per evitare che il Sindaco, oggetto del controllo, fosse soggetto preposto a regolare il funzionamento del Consiglio quale organo controllore;
Considerato che la figura del Presidente del Consiglio è obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti con espressa incompatibilità con l’incarico di Assessore, ma che negli Enti inferiori alla soglia sopracitata la figura del Presidente del Consiglio è facoltativa e – per logica ed analogia con quanto stabilito dal TUEL 267/2000 – qualora nominato debba seguire i dettami per i comuni superiori e che quindi vi è incompatibilità con il doppio incarico sia nell’organo esecutivo (Assessore) che nell’organo di controllo politico-amministrativo (Presidente del Consiglio);
Considerato che, come dimostrato peraltro nella pratica, la possibilità di sostituire il Presidente del Consiglio si rende necessario a seguito di comportamenti non conformi alla funzione esercitata che rendono effettivamente impossibile, o comunque difficile, il distinguo tra governo locale ed il suo controllo; il Consiglio comunale, avendo infatti funzione di indirizzo e di controllo (art. 42 del TUEL)sull’operato del Sindaco e della Giunta dalla quale si differenzia in quanto sono presenti maggioranza e minoranza e nel cui seno, quindi, si deve equilibrare l’esercizio di due distinti diritti: quello della maggioranza all’attuazione dell’indirizzo politico e quello della minoranza a rappresentare e svolgere la propria opposizione. Equilibrio che può essere garantito solo attraverso la predisposizione ed il rispetto delle regole la cui funzione non è agevolare una parte politica, ma garantire il corretto funzionamento del Consiglio stesso, che non può essere soggetto a mutamenti politici con cambiamenti di maggioranza, a che deve esercitare la sua parte in modo neutro e quindi bipartis.
Considerato che, successivamente al decreto sindacale n. 24 dell’8.11.2011 riguardante la nomina ad assessore al bilancio del Presidente del Consiglio sig. VACCARELLA Pasquale, quest’ultimo ha volutamente ed arbitrariamente omesso di convocare il consiglio comunale (richiesto dai consiglieri di opposizione) tanto da indurre i consiglieri a sollecitare la convocazione del consiglio per il tramite del Prefetto. Tale mancata convocazione, nei termini stabiliti dal Regolamento e dallo Statuto comunale ,comporta grave violazione agli stessi;
Considerato che, nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla nomina di Assessore del Presidente del Consiglio, nulla e’ stato fatto per rimuovere questa odiosa situazione più volte reclamata dai consiglieri comunali; Considerato che, lo stesso presidente/assessore è anche componente delle commissioni consiliari (situazione non prevista, anzi esclusa, dal regolamento del consiglio comunale). Considerato che la incompatibilità di cui al punto precedente riveste altri assessori di questo comune;

CHIEDONO LA CONVOCAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON I SEGUENTI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: Il Municipio di Campomarino

1) SFIDUCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- RIMOZIONE- (IN ALTERNATIVA REVOCA DELLE DELEGHE ASSEGNATE)
2) ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
3) MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DELLO STATUTO INSERENDO NEGLI STESSI L’INCOMPATIBILITA’ DELLE CARICA DI ASSESSORE CON QUELLA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
4) RIMOZIONE DEGLI ASSESSORI DA COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
5) NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
6) ANNULLAMENTO DI TUTTI GLI ATTI ADOTTATI DAL SIG. VACCARELLA PASQUALE NELL’ESERCIZIO DELLE DUE FUNZIONI, A FAR DATA DALLA NOMINA AD ASSESSORE DEL NOVEMBRE 2011.

I Consiglieri comunali