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LARINO _ A Larino il Sindaco ha emesso una nuova ordinanza di divieto dell’uso di acqua nella zona del Tribunale dove i valori sono stati trovati superiori ai parametri di legge mentre quelli nella Caserma dei Carabinieri sono nella norma. Sulla base degli esiti dei nuovi accertamenti, l’Amministrazione Giardino ha predisposto un nuovo provvedimento che si pubblica integralmente.

RICHIAMATA le proprie ordinanze n. 97 del 27/12/2010 (Prot. n. 16473) e n. 98 del 29/12/2010 prot.16526 con le quali si imponeva il divieto di utilizzo come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali dell’acqua potabile erogata dal collettore idrico comunale posto al servizio delle utenze : Comando Carabinieri – Via De Rosa e Via Marra;

DATO ATTO che ai provvedimenti suddetti si è riconosciuta efficacia sino all’acclarato riscontro, ad opera degli organi competenti, di valori conformi a norma di legge, per il consumo dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi.

VISTA la comunicazione trasmessa a mezzo fax in data 30/12/2010 prot. n. 582 dall’ASREM dell’esito delle analisi sui campioni di acqua prelevati in data 29/12/2010 presso i seguenti punti: – CONFORMITA’ Comando Carabinieri – Via De Rosa Via Marra c/o poliambulatorio: Valori entro i limiti per i parametri chimici ( Trialometani Totali) e Microbiologici.
– NON CONFORMITA’ per superamento dei valori in Piazza del Popolo c/o Tribunale – Impianto di potabilizzazione del lisciane parametri chimici ( Trialometani Totali 31 mcg/l e 41 mcg/l) in base al D.Lgs n.31 del02/02/2001 (modificato con D.Lgs. n. 27 del 02/02/2002).

RILEVATO che l’art. 21quinquies L. n. 241/1990 (Revoca del provvedimento) consente all’amministrazione competente di agire in via di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, rendendo il provvedimento in oggetto inidoneo a produrre ulteriori effetti;

RITENUTO doversi procedere alla revoca dell’ordinanza sindacale in oggetto, in quanto ne sono cessati i presupposti e sono venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno legittimato l’adozione del provvedimento sindacale; DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell’acqua, risorsa primaria per l’attività umana;

CHE, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l’amministrazione procedente; CONSIDERATA la finalità di reintegrare l’uso e consumo umano dell’acqua, cautelativamente sospeso, in favore dei cittadini residenti nell’Agro del Comune di Larino;

VISTI: – il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (“Testo unico in materia di leggi sanitarie”); – il D. Lgs. n. 31/2001 (“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”); – l’articolo 50, comma V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; – l’art. 7, comma 4 della L. 241/90; – lo Statuto comunale; ORDINA con efficacia immediata, la revoca dell’ordinanza sindacale n. 97 del 27/12/2010 e n. 98 del 29/12/2010 emesse per le motivazioni in premessa riportate, concernente la sospensione in via cautelativa dell’uso e consumo dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale; DISPONE che con decorrenza immediata è fatto assoluto divieto di utilizzare l’acqua per superamento dei valori in Piazza del Popolo c/o Tribunale – Impianto di potabilizzazione del lisciane parametri chimici ( Trialometani Totali 31 mcg/l e 41 mcg/l) in base al D.Lgs n.31 del02/02/2001 (modificato con D.Lgs. n. 27 del 02/02/2002).

DISPONE altresì che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando all’Ufficio di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari, nonché trasmettere copia del presente provvedimento alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, al Tribunale, alle testate giornalistiche dei Quotidiani Locali e la pubblicazione oltre che all’Albo Pretorio Comunale sul sito internet dell’Ente. Avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma IV, L. n. 241/1990, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso al TAR Molise entro il termine di 60 giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il SINDACO (dott. Guglielmo Giardino)

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