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CAMPOMARINO _ Il sindaco di Campomarino Gianfranco Cammilleri ha revocato l’ordinanza numero 32 del 11/09/2009 con la quale, in via cautelativa, aveva vietato l’utilizzo dell’acqua potabile a scopi alimentari per i residenti di Campomarino zona Centro, zona Lido, Contrada Ramitelli e Contrada Nuova Cliternia, per la presenza di batteri coliformi superiori ai limiti consentiti. La decisione è stata presa dopo le trasmissioni via fax in data 14/10/2009 dell’ASREM –Zona di Termoli (Prot. nn. 13466 13467 del 15/10/2009) e dall’ARPA Molise (Prot. nn. 13468 e 13475 del 15/10/2009) che confermano il ripristino, in conformità alla normativa vigente, dei valori di riferimento dell’acqua. In allegato al presente comunicato la nuova ordinanza del sindaco di Campomarino.

Questa l’ordinanza integrale:

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 32 dell’11/09/2009 (Prot. n. 11793) con la quale si è “vietato, sino a nuovo ordine, l’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali a tutti i cittadini residenti in Campomarino zona Centro, zona Lido, Contrada Ramitelli e Contrada Nuova Cliternia.” DATO ATTO che al provvedimento suddetto si è riconosciuta efficacia sino all’acclarato riscontro, ad opera degli organi competenti, di valori conformi a norma di legge, per il consumo dell’acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi, nelle zone interessate;

VISTE le comunicazioni trasmesse a mezzo fax in data 14/10/2009 dall’ASREM – Zona di Termoli (Prot. nn. 13466 13467 del 15/10/2009) e dall’ARPA Molise (Prot. nn. 13468 e 13475 del 15/10/2009) che confermano il ripristino in conformità alla normativa vigente dei valori di riferimento dell’acqua; RILEVATO che l’art. 21quinquies L. n. 241/1990 (Revoca del provvedimento) consente all’amministrazione competente di agire in via di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, rendendo il provvedimento in oggetto inidoneo a produrre ulteriori effetti;

RITENUTO doversi procedere alla revoca dell’ordinanza sindacale in oggetto, in quanto ne sono cessati i presupposti e sono venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno legittimato l’adozione provvedimento sindacale;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell’acqua, risorsa primaria per l’attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l’amministrazione procedente;

CONSIDERATA la finalità di reintegrare l’uso e consumo umano dell’acqua, cautelativamente sospeso, in favore dei cittadini residente in Campomarino zona Centro, zona Lido, Contrada Ramitelli e Contrada Nuova Cliternia.”; VISTI – il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (“Testo unico in materia di leggi sanitarie”); – il D. Lgs. n. 31/2001 (“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”); l’articolo 50, comma V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; – l’art. 7, comma 4 della L. 241/90; – lo Statuto comunale; ORDINA, con efficacia immediata, la revoca dell’ordinanza sindacale n. 32 dell’11/09/2009 emessa a salvaguardia della salute dei cittadini residenti in Campomarino zona Centro, zona Lido, Contrada Ramitelli e Contrada Nuova Cliternia.”, concernente la sospensione in via cautelativa dell’uso e consumo dell’acqua “come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali”; DISPONE che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma IV, L. n. 241/1990, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso al TAR Molise entro il termine di 60 giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

                                                                                                                                               Il SINDACO
                                                                                                                              F.to (dott. Francesco Cammilleri)

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