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ComuneRetroIngressoTERMOLI – Interrogazione al Sindaco Angelo Sbrocca del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Termoli Nicola Di Michele sulla controversa questione della dirigenza dell’ufficio finanze del Comune di Termoli alla luce dell’ultima sentenza della Corte Costituzionale. 
Questo il documento: 
La risposta data dal sindaco sulla “seria” questione posta sulla decadenza dell’incarico attribuito alla Cravero, non chiarisce affatto l’argomento perché, nello sforzo di “giustificare” la correttezza normativa del suo operato, sfugge, invece, a quello che è il vero problema che esiste in capo all’incaricata Cravero. Il sindaco tenta di sminuire la portata del principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 17 marzo 2015, vale a dire che gli incarichi dirigenziali sono “incostituzionali” ed “illegittimi” e che gli effetti della sentenza non sono limitati alle sole “Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio”, ma investono tutte le pubbliche amministrazioni colpendo la pratica abusata di attribuire gli incarichi dirigenziali in assenza del necessario pubblico concorso. Basta leggere i numerosi articoli e commenti sull’argomento per convincersi di come in realtà stanno i fatti.
Il sindaco non dimostra, nella risposta data all’interrogazione, perché il caso dei funzionari delle Agenzie, dichiarati decaduti con nullità degli atti firmati ( sent. Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015), non riguarda anche il caso della Cravero.

 
Il sindaco richiama le norme in base alle quali ha proceduto a conferire l’incarico alla Cravero, vale a dire l’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 2000 ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune e che, quindi, ha attribuito alla stessa l’incarico di dirigente a tempo determinato. Bene, ma questo già lo sapevamo. Il sindaco tenta di sfuggire alla domanda che io ho fatto ed alla problematica che riguarda l’incarico dato alla Cravero. La Cravero è stata incaricata dirigente a tempo determinato in base all’articolo 110 comma 1 del D.lgs n. 267 del 2000, però, e questo è il particolare trascurato dal sindaco, la Cravero ricopre l’incarico di dirigente a tempo determinato sempre ai sensi della norma appena citata, presso il comune di Termoli, dal 2006 e quindi da quasi 10 anni. Purtroppo è proprio questo il punto debole dell’intera vicenda Cravero che rende il suo attuale incarico “nullo” ed inesistenti gli atti firmati dalla stessa.
Infatti, la Cravero “a suon di continue proroghe e rinnovi nel tempo” fa il dirigente a “ tempo determinato” da un decennio, in contrasto evidente con il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 35 del 17 marzo 2015. Il ricorso agli incarichi dirigenziali a tempo determinato (art. 110 comma 1 D.lgs 267 del 2000) può avvenire solo entro precisi limiti e non può costituire una modalità ordinaria, come ribadito da diverse sentenze, con la quale coprire stabilmente i posti dirigenziali in organico, come invece stà accadendo nel caso di specie della Cravero.
Questo per non eludere quanto previsto dall’articolo 36 “utilizzo di contratti di lavoro flessibili” del D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico impiego) il cui primo comma stabilisce che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35” del medesimo D.lgs. n. 165/2001. A riguardo è d’obbligo richiamare anche il successivo comma 5 ter del citato art. 36 il quale prevede che le disposizioni di cui al D.lgs. 368/2001 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare le previsioni del comma 1 dell’art. 36, disponendo che il ricorso ai contratti a tempo determinato può avvenire esclusivamente per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale (comma 2 art. 36).
Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco per sapere:
-Come può ritenersi legittimo l’ennesimo incarico di dirigente a tempo determinato conferito alla Cravero? 
-Come si può ritenere che un contratto a “tempo determinato” che dura da quasi 10 anni sia conforme a quanto previsto dall’articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 (comma 1, 2, 5ter) che stabilisce tra l’altro che il ricorso ai contratti a tempo determinato può avvenire esclusivamente per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale?  
-Dov’è il carattere temporaneo o eccezionale richiesto dalla norma nel caso di specie della Cravero, incaricata dirigente a tempo determinato da quasi 10 anni?
Come può, traendo insegnamento da quanto sostenuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, dato il reiterarsi dell’incarico dirigenziale a tempo determinato in capo alla Cravero da quasi 10 anni, non ritenere di dover procedere alla immediata revoca dell’incarico al fine di scongiurare il rischio di contenziosi che, qualsiasi cittadino o impresa, potrà instaurare ricorrendo contro atti, per sé non favorevoli, a firma della dirigente?

 Il Consigliere

GRUPPO MISTO Nicolino DI MICHELE

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