CAMPOBASSO _ Dopo le innumerevoli leggi varate dal precedente esecutivo regionale, il 4 agosto 2011 è stata approvata dalla Giunta Regionale la Delibera n 621. Questa norma recepisce le linee guida nazionali in tema d’installazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile sul territorio regionale introducendo importanti novità nel panorama energetico molisano.

Come è ormai noto la regione Molise è oggetto di un significativo interesse da parte delle aziende che realizzano impianti alimentati che utilizzano fonti rinnovabili. L’attenzione verso la seconda regione più piccola d’Italia è sicuramente da ricercare nella presenza di una significativa quantità di energia primaria: vento, biomasse e sole certamente non mancano; inoltre l’assenza di una precisa legislazione in materia, che ha lasciato un certa libertà d’azione ai proponenti gli impianti, ha agevolato sicuramente il proliferare incontrollato di quest’ultimi.

Una risposta in tal senso dovrebbe giungere proprio della Delibera n. 621 la quale, da un lato, dovrebbe garantire un miglior inserimento degli impianti nel contesto paesaggistico regionale e dall’altro dovrebbe tutelare il territorio nel suo complesso. In realtà cosi non sembra essere; infatti, analizzando il testo normativo, si evincono gravi e pericolose lacune. Tra queste la più eclatante è la mancata indicazione dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati a biomasse o idroelettrici la cui potenza supera rispettivamente 250 kWe e i 100 kW. Ma c’è di più. Per coloro che vorranno installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, la Regione Molise richiede, indipendentemente dalla tipologia di moduli utilizzati, la presentazione di una polizza fideiussoria di 20 Euro/kW installato a garanzia del ripristino dell’area dove si intende realizzare l’impianto. Per la Regione Molise non conta quindi se l’impianto è costituito da moduli fotovoltaici al Tellurio di Cadmio (particolarmente nocivo per la salute umana se disperso in ambiente) anziché dagli attuali e ben più ecologici moduli al silicio cristallino; non conta se l’impianto prevede l’utilizzo di sistemi di ancoraggio a terra a vite anziché con basamento in cemento, tutto viene pericolosamente generalizzato con l’irrisorio valore di 20 Euro/kW installato. Cosa succederà se tra vent’anni il costo di smaltimento dell’impianto dovesse essere superiore al valore della fidejussione depositata presso la Regione dal proponente l’impianto?

Chi pagherà l’onere aggiuntivo per lo smaltimento di questi impianti? Le sorprese non finiscono qui. Nel testo della Delibera sono state indicate, come aree non idonee all’installazione d’impianti eolici e fotovoltaici, notevoli sezioni del territorio regionale. Ad esempio, all’interno della fascia di larghezza pari a 3 km compresa tra la costa molisana e l’entroterra, potranno essere realizzati esclusivamente impianti eolici la cui potenza non supera i 60 kW oppure impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore ai 200 kW (in tal caso la fascia di rispetto si riduce a 1500 metri). Nella stessa area, ma con una fascia di 750 metri, sarà esclusa la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra con una potenza compresa tra i 20 kW e i 200 kW; inoltre è stata imposta una fascia di rispetto di 400 metri tra le civili abitazioni e gli impianti eolici la cui potenza supera i 60 kW. Tale disposizione tutela, da un lato coloro i quali vivono nei pressi dei siti scelti per l’installazione d’impianti di grosse dimensioni, il cui impatto ambientale può comportare dei disturbi alle abitazioni poste in tale raggio, ma dall’altro limita fortemente coloro i quali intendono installare impianti mini eolici (le cui potenze sono generalmente dell’ordine di poco superiore ai 60 kW) rendendo in pratica economicamente non sostenibile l’installazione di tali impianti.

In conclusione occorre al più presto che il neo eletto esecutivo Regionale riveda in maniera approfondita questa Delibera cercando di contestualizzare le scelte localizzative degli impianti alimentati a fonte rinnovabile rispetto ai piani territoriali vigenti e giustificando i limiti imposti con reali e non generiche motivazioni di tutela ambientale.

Bruno Mignogna
Economista Energetico

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