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CAMPOBASSO – Terza vittoria consecutiva degli avvocati Enrico Ceniccola e Giuseppe Ruta sulla oramai strana vicenda della gara d’appalto bandita dall’associazione ALI Comuni Molisani per “l’affidamento del servizio di aggiornamento evolutivo del sistema SIMEL in uso al CST ALI Comuni Molisani, avviamento, manutenzione, supporto operativo e servizi correlati”. Anche questa volta, con una nuova ordinanza di sospensione, il TAR del Molise (n. 157 del 21 novembre 2013) ha accolto le tesi avanzate dagli avvocati della società ricorrente Halley Sud-Est sulla illegittimità della procedura, condannando questa volta l’amministrazione anche al pagamento delle spese di giudizio.

La questione ha origine con la pubblicazione, circa due anni fa, di ben due gare riguardanti l’affidamento del servizio informatico di numerosi enti locali, gare già impugnate dagli avv.ti Ruta e Ceniccola della Halley Sud-Est e già annullate dal TAR Molise – con le sentenze nn.179/2011 e 221/2012 – in quanto lesive della concorrenza. Ancora una volta il giudice amministrativo (dopo che in tal senso si era pronunciata anche l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), ha infatti rilevato un marcato orientamento della stazione appaltante a indicare caratteristiche applicative e funzionali richieste per il software strumentale al servizio oggetto dell’appalto, che apparivano favorire alcuni concorrenti rispetto ad altri.

In particolare, nella riedizione del bando – pubblicato sulla GURI il 30 settembre 2013 – Il TAR ha rilevato la presenza di clausole che appaiono favorire alcune ditte, alterando il libero confronto concorrenziale necessario alla selezione dell’operatore economico in grado di svolgere il servizio nel modo più efficiente: ed infatti, i giudici molisani, con l’Ordinanza n. 157 hanno rilevato come la previsione di alcuni requisiti venga a “limitare immotivatamente la possibilità di concorrere a ditte, come la ricorrente, che pure vantano fatturati considerevoli”, così come nello stesso senso limitativo sono state sanzionate dal giudice amministrativo quelle clausole del bando che prevedono la possibilità di prendere visione dei codici informativi del sistema in soli tre giorni. Trattasi di una condotta grave se si considera, da un lato, la tipologia delle censure sollevate dal giudice amministrativo e, dall’altro, la circostanza che tali censure sono state sollevate più volte dal TAR, sia in sede cautelare sia di merito, sanzionando espressamente e reiteratamente l’operato dell’amministrazione sotto il profilo della violazione delle norme sulla concorrenza e, dunque, dell’imparzialità e rilevando il concreto rischio di favorire taluni concorrenti in danno di altri.

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