Lo studio notarile dell'ex Sindaco
Lo studio notarile dell’ex Sindaco
TERMOLI _ La vasca a mezzaluna torna a “scottare” nell’ufficio dell’ex Sindaco Vincenzo Greco. Il dirigente del settore urbanistica del Comune di Termoli, Luigi Berchicci ha infatti firmato un’ordinanza con la quale si chiede agli attuali titolari della proprietà di demolire le opere non autorizzate ovvero la “riduzione nel pristino stato” dei luoghi oggetto delle opere edilizie non autorizzate. Dunque per la contestatissima “vasca” dovrà essere eliminata? Per il dirigente all’urbanistica sembrerebbe proprio di si visto che ha predisposto l’ordinanza anche se, di fatto, si tratta di un atto dovuto in simili situazioni. Il documento, preparato dopo le dimissioni dell’Amministratore comunale, è attualmente stato inviato ai figli di Greco i quali dovranno provvedere a quanto stabilito dal Comune termolese. Questa l’ordinanza del Comune di Termoli, Ufficio urbanistica che ricostruisce, data per data, l’intera vicenda iniziata nel 2000, non ancora terminata e destinata a tenere banco ancora per qualche tempo nei tribunali amministrativi molisani e non.

La campagna elettorale del notaio Vincenzo Greco nel 2006 fu caratterizzata proprio dalle polemiche inerenti la “vasca” nel suo ufficio notarile ed oggi, alla vigilia di una nuova tornata elettorale, l’argomento torna ancora una volta in ballo con l’ordinanza municipale ma anche per il recente ricorso in appello prediposto avverso la decisione del Tar Molise che di fatto ha riconosciuto le irregolarità presenti.

Questo il documento firmato dal Dirigente Berchicci il 17 dicembre 2009

IL DIRIGENTE premesso che:
– il dante causa dei destinatari della presente ordinanza, dott Vincenzo Greco, in data 12.12.1995 otteneva da questo Comune un permesso edilizio per la straordinaria manutenzione, il restauro e risanamento conservativo dell’immobile sito in via XX Settembre, angolo Corso Nazionale, 
– successivamente, dietro esposto dei proprietari di altre unità immobili insistenti nello stesso edificio, l’ufficio rilevava in sede di sopralluogo la sussistenza di piccole opere in difformità dal permesso edilizio;

– con ordinanze 215 del 21-12-2000, integrata con ordinanza a 221 del 28.12.2000 al proprietario dell’epoca s’ingiungeva il ripristino dei seguenti lavori:
1) dal piano terra all’ultimo piano è stato realizzato un vano corsa  con l’inserimento di un ascensore a tre fermate non previsto in progetto e, quindi, non autorizzato;
2) è stata realizzata una scala dal primo piano all‘ultimo, non prevista in progetto e, quindi, non autorizzata;
3) al primo piano è stato realizzato un caminetto, una scala interna che conduce al piano superiore ed una vasca a mezzaluna delle dimensioni interne di in, 2,57 x 3,90 x 1,42 di altezza, tutto non previsto nel progetto e, quindi, non autorizzato, 
4) nella corte interna al primo piano sono state eliminate due finestre, sono stati realizzati quattro oblò circolari. 
– dopo aver impugnato i suddetti provvedimenti dinnanzi ai Tar Molise, in data 2.5.2001 il dott. Greco presentava denuncia d’inizio attività, ex legge 662/92 prot. n. 12651 del 3.5.2000 ritenute dal Comune prive di titolo autorizzatorio;
– in data 12.12.2001. con provvedimento n. 268, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio di questo Comune revocava l’ordinanza di ripristino n. 221 del 28.12.2000 e prendeva atto della D.I.A. tardiva con particolare riferimento ai lavori di cui ai punti sub 1), 2), 3) e 4), ritenuti annoverabili nella previsione dell’art 4, comma 13, D.L. n. 3 98/93;
– con riferimento ai lavori di cui al punto sub 5) della stessa ordinanza a 221/2000 l’Ufficio ingiungeva la rimozione degli impianti presenti nel vano sottotetto in quanto non aventi un rapporto di strumentalità con il fabbricato;
quest’ultimo provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tar sia dal dott. Greco che dai sigg.ri Domenico Perfetto e Maria Mastrullo per opposti motivi;
– in particolare questi ultimi, nella causa rubricata dai Tar ai n 122/2002 ottenevano la sospensione dello stesso, con ordinanza a 268/2001, confermata dai Consiglio di Stato con ordinanza n 2872 del 9.7.2002;
– in attesa di definizione nel merito del giudizio il Comune dava corso ad ulteriore istruttoria e provvedimentale, emettendo nuova ordinanza n. 66 del 10.4.2003 con la quale riteneva le opere elencate nell’ordinanza a 221/2000 dai numeri da 1) a 5) tutte sussumibili nelle previsioni del comma 13 dell’art. 4 D.L 398/93, comminando una sanzione pecuniaria di 16.733,20 euro  tenendo conto delle opere non valutabili in termini di superfici e volumi, della mancata demolizione degli impianti realizzati nel vano sottotetto e quindi dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle predette opere abusive;
– anche questo provvedimento veniva impugnato dal proprietario dell’epoca e dai controinteressati Perfetto/Mastrullo;
– dopo aver rinunciato al suo
ricorso il dott. Greco nel 2006 versava al Comune la cifra indicata nell’ordinanza n. 66/2003 titolo di sanzione;
– con sentenza a 645/2009 nella causa n. 122/2002 instauratasi per esaminare i due successivi ricorsi dei siggsi Domenico Perfetto e Maria Mastrullo, il Tar Molise, sul presupposto della violazione della regola procedimentale di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’erroneità dell’assunto comunale di poter sanare opere difformi mediante la presentazione di una DIA in variante per interventi che invece avrebbero richiesto il rilascio di un permesso di costruire in variante, previo, in  ogni caso, rilascio di nuovo nulla osta della Soprintendenza, ha annullato gli atti comunali successivi alla DIA, ovvero le ordinanze a 268/2001 e 66/2003;

premesso, altresì, che:
l’immobile in questione è transitato nella titolarità dei germani Cito e Alessandro Greco per rogito  il 20.7.2006;
– in data 9.10.2009 con distinte istanze congiuntamente assunte al protocollo del Comune i germani Greco hanno chiesto la voltura della concessione edilizia a 231/1995, della DIA riferiti all’immobile di cui risultano proprietari;
– con successivo provvedimento emesso in data 02 novembre 2009 il Comune di Termoli ha volturato la pratica edilizia in capo ai suddetti;
– in data 20.11-2009 è stato notificato ai difensore del Comune ricorso in appello dei sigg. Alessandro Greco avverso la sentenza del Tar Molise n. 645/2009;
con deliberazione di G.C a. 412 del 3.12.2009 il Comune di Termoli ha deciso di costituirsi nel giudizio di appello;
vista l’istanza /esposto a finna dei siggri Domenico Perfetto e Maria Mastrullo pervenuto al Comune in data 26 ottobre 2009;
considerato che:
– benché l’annosa vicenda legata alla regolarizzazione delle opere enumerate nell’ordinanza n. 221/2000 sia tuttora sub iudice, l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti comunali a 268/2001 e 66/2003 determina la necessità per il Comune di nuovamente provvedere, attraverso l’adozione di provvedimenti repressivi;
vista la precedente Ordinanza n° 221/2000 del 28/07/2008;
vista la sentenza Tar Molise 645/2009,
visto l’art. 31 e seguenti del DPR 380 del 6/06/2001 modificato ed integrato ai sensi del D.lvo n301 del 27/12/2002; visto il LU. 267/2000;
ORDINA ai sigg.ri Cito e Alessandro Greco, ed entrambi residenti a Termoli in via del Molinello 16, in qualità di proprietari delle opere innanzi descritte, risultanti allo stato privi di titolo autorizzativo in corso di validità, LA RIDUZIONE NEL PRISTINO STATO dei luoghi oggetto delle opere edilizie non autorizzate.

Ove non ottemperino a quanto ordinato con la presente nel termine di gg. 90 notifica della presente, si procederà a norma di Legge. Copia della presente ordinanza, al Comando VV.UU. per gli adempimenti di propria competenza.


Il dirigente Luigi Berchicci
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1 commento

  1. solo quando il dittatore cadde, i suoi .. cominciarono a prendere le distanze.
    come mai in tre anni e mezzo luigino ha dormito ed ora si è svegliato??
    vedreno se il nuovo comandante dei vigli fara’ ottemperare l’ordinanza…