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CampopianoFratturaTERMOLI  – L’avvocato Oreste Campopiano scrive una missiva all’attenzione del governatore Paolo Di Laura Frattura e dei gruppi consiliari della Regione Molise, chiedendo la valutazione dell’opportunità di revocare o di sospendere l’incarico  di Giunta al collega Vittorino Facciolla, attualmente Assessore alle Politiche Agricole ed Ambientali. Di seguito il testo della lettera aperta, dove spiega le motivazioni:


“Gentile Presidente,
Le ho trasmesso l’esposto-denuncia che ho formalizzato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino ed alla Procura presso la Corte dei Conti del Molise, nei confronti dell’assessore e v.Presidente della Giunta reg.le Vittorino Facciolla, afferente la questione dei finanziamenti per la ricostruzione post terremoto da lui richiesti ed ottenuti, come a Lei ben noto.
Tanto perché, a prescindere dalla sussistenza di eventuali illeciti di evidenza penale o contabile rimessa agli Organi giurisdizionali competenti , Lei possa valutare la eventualità di attivare i Suoi poteri istituzionali e, conseguentemente, quelli dell’ARPC intesi alla revoca dei finanziamenti, ove mai gli stessi non fossero dovuti in virtù di quanto dedotto e documentato nell’esposto.
Ma vi è un altro aspetto che mi permetto di segnalare alla Sua sensibilità di massimo interprete della Istituzione Regionale, che è quello connesso alla valutazione di opportunità di revocare o di sospendere dall’incarico di Giunta il predetto Facciolla Vittorino, laddove Lei ritenesse di condividere la chiara ed inequivoca lettura della normativa di riferimento dettata nella Ordinanza Commissariale n. 13/2003 e nel decreto dello stesso Commissario delegato n. 128/09, anche queste a Lei ben note.
Tanto più che con due recentissime sentenze, rispettivamente la n. 320 pubblicata il 12 agosto 2016 e la n. 465 pubblicata il 9 novembre 2016 il TAR Molise, accogliendo i ricorsi proposti da alcuni cittadini di Larino, Provvidenti e San Giuliano di Puglia cui era stato negato l’accesso al contributo per la ricostruzione delle loro case, ha stabilito che l’assegnazione delle risorse finanziarie non può prescindere da criteri di priorità certi e predeterminati, rilevando nella fattispecie l’assenza di motivazione circa le ragioni della esclusione dei ricorrenti i cui progetti erano inseriti in classe di priorità “A”.
Se pertanto Lei dovesse ritenere la erroneità dei finanziamenti concessi, invece, al Suo assessore per la ristrutturazione di immobili acquistati dopo il terremoto da adibire a pertinenza della propria abitazione, non potrà che valutare la sollecitata necessità di adottare le conseguenti determinazioni.
Con ossequi.
avv. Oreste Campopiano”
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