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CAMPOBASSO _ Il mobbing e il demansionamento subiti sul posto di lavoro possono portare a un disturbo cronico dell’adattamento, con ansia e depressione misti. E’ la innovativa conclusione a cui sono arrivati i giudici del tribunale di Campobasso che, nella sentenza emessa a favore di una dipendente Rai, la Sig.ra Francesca Parziale, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Gianluca Pescolla, stabiliscono un legame concreto tra le vessazioni subite e i disturbi psichici derivanti, compreso lo stato di SOFFERENZA INTERIORE. Conseguenza inevitabile, dunque, è il risarcimento del danno BIOLOGICO E MORALE, OLTRE A QUELLO MATERIALE GIA’ RICONOSCIUTO IN PRECEDENZA. Si mette così fine a una causa di lavoro contro la Rai che dura da quasi dieci anni, una sentenza che sarà certamente pilota per i numerosi contenziosi legali che ultimamente il Servizio Pubblico si trova a dover affrontare.

I magistrati di Campobasso precisano che il danno biologico riguarda solo la “perdita o la riduzione della possibilità di svolgimento delle ordinarie attività esistenziali, attraverso le quali si realizza la personalità e le relazioni con gli altri, mentre il danno morale riguarda le sofferenze psichiche vissute nell’immediatezza dei fatti”. Per questo il loro risarcimento è stato quantificato in due voci separate ma correlate. Per la precisione, il tormento interiore patito in tutto il periodo di demansionamento e mobbing vissuto dalla Sig.ra Parziale, impiegata presso la sede regionale del Molise, deve essere concretizzato in un aumento pari al 15% del risarcimento del danno biologico, anch’esso riconosciuto nella stessa sentenza.

Il tribunale nel 2010 aveva già dichiarato a favore della Sig.ra Parziale l’illegittimità delle condotte della Rai e aveva condannato l’azienda a pagare un risarcimento pari al 50% delle retribuzioni corrisposte dall’inizio delle vessazioni alla data di pensionamento (intervenuto prima della chiusura della causa). Il 3 ottobre scorso i giudici, nell’identificare sia il danno morale che quello biologico permanente DERIVANTE INEQUIVOCABILMENTE DALL’AZIONE DI MOBBING E DEMANSIONAMENTO SUBITA, hanno aggiunto che alla Sig.ra Parziale, è stato pregiudicato un DIRITTO FONDAMENTALE GARANTITO DALL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, QUELLO ALLA SALUTE.

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