I Consiglieri di opposizione al Comune di Termoli chiedono al Governatore Iorio l’annullamento dei provvedimenti del Comune di Termoli in riferimento alla lottizzazione Andreoli che prevede la realizzazione di 170 mila metri cubi in un’area a ridosso del casello dell’A/14.
“Ci troviamo di fronte ad una serie di illegittimità _ hanno dichiarato l’ex Sindaco Alberto Montano,

I Consiglieri di minoranza hanno anche consegnato documetazione riferita alla lottizzazione Andreoli sulla base della quale si evince che l’atto notarile inerente l’accordo tra una ditta Pugliese e la famiglia Andreoli porta il nome del notaio Greco.
“Si ritiene che tutte le procedure ed i provvedimenti amministrativi intrapresi dal Comune di Termoli e riferiti sia alla variante del Prg che alla lottizzazione in oggetto siano viziati e non hanno tenuto conto dei poteri legislativi propri dell’Amministrazione regionale _ si legge sull’esposto inviato al Governatore Iorio ed alle Procure _ la quale agisce per la cura degli interessi pubblici generali e particolari secondo i canoni dell’imparzialità, della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia. Si chiede, dunque, l’intervento del Presidente della Giunta regionale del Molise al fine di annullare tutti gli atti menzionati, gravemente viziati da illegittimità ed irregolarità”.
L’esposto in forma integrale:
All’On. Dott. Michele IORIO Presidente della Regione Molise E p.c Spett.le Procuratore della Repubblica del Tribunale di Larino Procura Generale della Repubblica della Corte d’Appello di Campobasso S.E. Il Prefetto di Campobasso Oggetto: Variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Termoli e contestuale derivata approvazione di un piano attuativo ad iniziativa privata. Richiesta di annullamento. 1) una revisione parziale al vigente P.R.G.(che è stata contestualmente propedeutica all’approvazione del derivato piano attuativo di cui al successivo punto); 2) una variante sostanziale ad un Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata; Gli argomenti specificati ai due punti che precedono non potevano e non dovevano essere oggetto di un’unica trattazione in quanto: 1) per la variante parziale al P.R.G. 1.1 Pur se la gestione ed il governo del territorio sono demandati ai Comuni la legislazione urbanistica impone, comunque, dei limiti alle Autorità preposte, limiti da osservare nel momento della formazione della pianificazione e/o sua variante (revisione generale e/o parziale). Il limite al “pianificatore” è costituito, tra l’altro, dagli inderogabili standards urbanistici introdotti dalla legge 765/1977 i cui parametri sono stati fissati con il decreto ministeriale n.1444 del 2 aprile 1968 che ha individuato le zone territoriali omogenee prescrivendo appositi standards tra i quali i da prevedere obbligatoriamente nella formazione e/o revisione degli strumenti pianificatori comunali; 1.2 La vigente disciplina urbanistica stabilisce inoltre che per le varianti (generali e/o parziali) ad uno strumento urbanistico si provvede con la stessa procedura prevista per la formazione ed approvazione del piano regolatore e richiede, anche, una puntuale motivazione. Pertanto “la legge” rimanda la relativa approvazione ad esclusiva competenza delle Regioni che, definito il procedimento di competenza, emanano il Decreto di approvazione da pubblicarsi sul proprio bollettino ufficiale; Ovviamente con la “scomparsa” delle aree pubbliche sarebbe stato molto arduo, anzi impossibile, giustificare il nuovo impianto strutturale della variante urbanistica in quanto le aree previgentemente destinate (strada di P.R.G. e parcheggio) sono state “cancellate” dando luogo a nuove e maggiori aree libere da vincoli che hanno concorso, di riflesso, a lievitare la volumetria del revisionato piano di lottizzazione (frettolosamente ed impropriamente approvato). Di conseguenza la volumetria si è attestata in circa mc. 170.000 (CENTOSETTANTAMILA), volumetria che comporta un riflesso e derivato insediamento abitativo di circa 2.000 (DUEMILA) abitanti equivalente, in pratica, ad una popolazione di ben oltre la media degli abitanti dei Comuni della nostra Regione. Se dal versante legislativo è stato commesso un grave errore, una mancanza e/o un’omissione, da quello pratico operativo o, addirittura, morale non è possibile effettuare un insediamento abitativo di tale portata senza tener conto delle esigenze della futura collettività privandola degli obbligatori e logici Sull’argomento è appena il caso di far presente che gli elaborati elencati nel contesto generale della delibera di C.C. di Termoli n. 77/2008 sono riferiti esclusivamente “alla variante al Piano di Lottizzazione” mentre non appare nessuna menzione dei documenti dovuti per legge e riferiti specificatamente alla variante urbanistica. Per il punto 1.2 si osserva: Iniziativa condivisa dall’ufficio comunale e da una modesta parte dell’Amministrazione (si rammenta che è stata trattata in seconda convocazione) Ma se nella realtà è vera quest’ipotesi è stata sconvolta in pieno l’intera disciplina posto che la legge demanda ad iniziativa privata solo i piani attuativi e non gli strumenti urbanistici che sono e restano di esclusiva competenza degli Enti territoriali e, quindi, nella fattispecie, del Comune di Termoli. Spero che si sia trattata solo di una involontaria e macroscopica distrazione collettiva che ha coinvolto a vario titolo tutti i soggetti partecipanti. 2) per la variante al Piano di Lottizzazione 2.1 Un piano urbanistico esecutivo ad iniziativa dei privati (lottizzazione a scopo edificatorio) costituisce lo strumento di attuazione principale del PRG vigente al quale deve necessariamente uniformarsi. Il progetto di lottizzazione deve avere il consenso di tutti i proprietari delle aree interessate ed in esso si prevede un complesso di fabbricati e le opere necessarie per urbanizzare nell’assieme le aree interessate dal previsto insediamento abitativo. 2.2 Nell’eventualità che un piano di lottizzazione non abbia ottenuto l’adesione di tutti i proprietari dei terreni interessati il piano di lottizzazione può essere ad iniziativa comunale previa verifica dell’esistenza dei presupposti e della specifica procedura che la legge ha sancito. Per il punto 2.1 si osserva: Ma sull’argomento in oggetto non è trascurabile un’ulteriore aspetto sfuggito anch’esso all’attenzione degli addetti ai lavori: la piena inosservanza del D.Leg.vo 3 aprile 2006 n.152 così come modificato ed integrato dal D.Leg.vo n.4 del 16 gennaio 2008 avente come oggetto : “Norme in materia Ambientale”. Pertanto una tale inosservanza comporta l’annullamento con effetto ex tunc della delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 2/12/2008, secondo quanto stabilisce il comma quinto, art.11 del D.Leg.vo n.152/2006, infatti: – La richiamata disciplina in sintonia con la direttiva europea 2001/42/CE del 17.06.2001 impone che la proposta di piano ed il rapporto ambientale vengano messi a disposizione delle autorità e del pubblico affinchè questi possano esprimere il loro parere prima dell’adozione del piano. Tale rapporto è definito essere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed in attesa dell’adeguamento dello specifico ordinamento regionale in materia, trovano diretta applicazione le norme specificate nei richiamati decreti legislativi (art.35) Pertanto nella fattispecie essendo intervenuto l’indirizzo in materia da parte della Regione Molise con la delibera di Giunta regionale n.26 del 26/01/2009 in un momento successivo alla trattazione dell’argomento (dicembre 2008) andava applicata la disciplina nazionale indicata. Il procedimento della VAS tende, in definitiva, ad effettuare una puntuale verifica di cambiamento degli orientamenti e della logica di pianificazione e gestione del territorio in funzione della previsione delle mutate condizioni di equilibrio ambientale con un’attenzione particolare rivolta alle ripercussioni sull’ambiente stesso. Per la verifica di esclusione da VAS si rende obbligatorio predisporre un documento (rapporto) preliminare di verifica finalizzato alla consultazione tra l’Ente territorialmente interessato (Comune) con le Autorità avente specifica competenza in materia ambientale e sanitaria, le associazioni di categoria, le associazioni ambientalistiche, ecc. Essi, tramite apposita conferenza di valutazione, devono esprimere il proprio parere circa la portata delle informazioni ambientali da includere in un apposito rapporto ambientale. L’avvio di tale procedimento di verifica di esclusione viene reso noto secondo le forme ordinarie di pubblicità che includono anche i tempi e modalità per poter presentare le osservazioni, ivi comprese informazioni e contributi tecnico scientifici. Per le due varianti (urbanistica e piano attuativo) la procedura richiamata non è stata attuata, né la delibera richiama un provvedimento emanato dall’Autorità competente (conferenza) per cui è stata completamente evaso tale aspetto codificato di primaria importanza e necessità. E’ pur vero che la disciplina esonera modesti e circoscritti interventi ma non è possibile collocare in una modesta e logica casistica un intervento così di rilievo e di maestosa portata che trova l’apice della sua importanza ambientale in una colata di cemento per circa mc.170.000, con un riflesso insediamento abitativo di circa 2.000 abitanti. Per questo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) risulta elemento indispensabile considerata la localizzazione dell’area interclusa dalla Autostrada A/14 e dalla S.S. 87, arterie contraddistinte da forti flussi di traffico, generatori di elevato inquinamento acustico ed atmosferico, e considerando inoltre la vicinanza con gli insediamenti industriali dell’area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della valle del Biferno. Chi potrà attestare ai futuri ed eventuali acquirenti che la zona interessata da un così forte carico residenziale ha dei parametri rispettosi delle normative vigenti e che consentono ai cittadini di Termoli la possibilità di abitare, di giocare all’aperto da parte dei bambini e di stazionare da parte delle persone anziane senza alcun problema legato alla salute ed alla salubrità dell’aria??? In conclusione anche tale aspetto è stato ignorato ed eluso dagli uffici e dall’Amministrazione Comunale di Termoli, elusioni che concorrono a rendere nullo l’atto deliberativo ed eventuali conseguenti e derivati posto che, di recente, si sta assistendo all’inizio della modifica di quella parte del territorio. Con i più distinti saluti. |