Secondo i gestori del porticciolo è stato rispettato regolamento Capitaneria di porto
TERMOLI _ Ancora una volta il TAR Molise ha ritenuto di adottare, un provvedimento cautelare nei confronti della società preposta alla gestione del Porto Turistico di Termoli, accogliendo il ricorso presentato da un società (MCM Nautica di Termoli) operante nel settore della nautica da diporto, assistita dagli avv.ti Carmela Lalli, Francesco Fimmanò e Pino Ruta contro la Marinucci Yacting s.r.l.
La questione, che ha preso il via dalle contestazioni di alcuni dinieghi di accesso alla struttura ed ai pontili opposti dalla società concessionaria della gestione del Porto alla società MCM Nautica di Termoli, sta assumendo sempre più i connotati di una vera e propria ipotesi di “scuola”, volta a sanzionare l’assunzione di una posizione dominante da parte di soggetti preposti ad una funzione di regolazione, con conseguente conflitto di interessi.
“E’ proprio questa l’ipotesi che il TAR Molise ha condiviso già in sede cautelare accogliendo le tesi prospettati dai legali della MCM (Lali-Fimmano-Ruta) volte a sanzionare il doppio ruolo assunto dalle società del Gruppo Marinucci, con l’assunzione, al tempo stesso, sia delle funzioni di direzione (regolazione) del porto sia delle attività imprenditoriali connesse _ ha fatto sapere in una nota l’avvocato Pino Ruta _, con evidente rischi di danno ad altri operatore concorrenti e, con essi, all’utenza, progressivamente costretta o indirettamente guidata ad avvalersi di taluni operatori operanti in posizione dominante rispetto ad altri non preposti alle funzioni di direzione della struttura portuale.
A questo punto, anche in ragione delle espresse motivazioni con le quali il TAR Molise ha accolto la richiesta cautelare non sembra possano escludersi altri colpi di scena, con particolare riguardo alle innumerevoli implicazioni che tale rischio di conflitto di interessi possa dispiegare anche in altre sedi giudiziarie, sia civili e risarcitorie, sia di altra natura, in quanto inscindibilmente connesse al rapporto pubblicistico di concessionario assunto dal soggetto privato preposto alla direzione dell’infrastruttura portuale”.
Secondo i gestori del porto: è stato rispettato il regolamento della Capitaneria di Porto e si attende la discussione di merito.
Questo il dispositivo del Tar:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) Accoglie e per l’effetto: a) sospende gli effetti degli impugnati provvedimenti interdettivi dell’accesso al porto. b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 dicembre 2010.