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CAMPOBASSO _ Grazie alla Regione Umbria che propose ricorso insieme alla Provincia Autonoma di Trento e alle Regioni Toscana e Emilia Romagna, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 215 del 9 giugno 2010 ha abrogato l’art. 4 commi 1), 2), 3) e 4) del Decreto Legge n. 78 del 01.07.2009 convertito con modifiche il 3 ottobre 2009 nella legge n. 141. La Consulta ha accolto le motivazioni della Regione Umbria avanzate ai sensi dell’art. 117 e 118 della Costituzione ritenendo che sulla costruzione di impianti di produzione, trasmissione o distribuzione d’energia ( e quindi non solo quelli nucleari ) il Governo Nazionale non può accentrare a sé la procedura di autorizzazione attraverso la nomina di commissari ad Acta avvalendosi delle ragioni di particolare straordinarietà ed urgenza.
Questa prima pronuncia precede la sentenza attesa per domani o dopodomani sulla legge 99/2009 specifica per l’iter istruttorio relativo alle autorizzazioni delle quattro nuove Centrali Nucleari Italiane. C’è anche il Molise tra le undici regioni che hanno impugnato la legge n. 99 contestando una procedura che taglia fuori dalla decisione le amministrazioni locali e i territori. Con l’auspicio che l’orientamento assunto con la sentenza n. 215 / 2010 possa essere confermato, ritengo utile che il nostro servizio avvocatura verifichi se con l’abrogazione dell’art. 4 commi 1,2,3, e 4 del D.L. n. 78/2009 non muti anche l’iter per le concessioni di altri e diversi impianti di produzione di energia, quali quelli off-shore, con maggiori poteri riconosciuti alle Regioni rispetto al Ministero delle Attività Produttive.
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