TERMOLI _ Ci sembra che da un po’ di tempo gli organi di controllo comunali, anziché occuparsi di verificare i canoni legati alla sicurezza ed ai permessi dei pubblici esercizi, stiano prendendo la direzione opposta. Si pensa a confrontarsi con idee che vanno verso provvedimenti relativi alle aperture no stop dei pubblici esercizi, che riteniamo inadeguate alla nostra realtà, tralasciando aspetti molto importanti e sensibili, per ripristinare equilibri tra esercenti che possano dare il giusto peso e misura alla correttezza commerciale, ci riferiamo alla totale assenza di controlli sull’abusivismo di locali, che continuano ovviamente, indifferenti ed ignari ad organizzare serate di intrattenimento e ballo senza nessun tipo di permesso da parte di V.V.F., Polizia Municipale e commissioni di vigilanza pubblico spettacolo.

E’ troppo facile organizzare abusivamente serate di intrattenimento non tenendo conto dei pregiudizi per l’incolumità delle persone, di aspetti economici (adeguamenti molto onerosi), senza considerare altresì una vera e propria ipotesi di concorrenza sleale. Più volte la nostra confederazione F.I.P.E. ha segnalato anche con esposti alla competente Procura della Repubblica , situazioni di evidente abusivismo ma al momento in cui sono scattati i controlli, come per magia alcuni locali da noi segnalati, sono passati in piena regola con le autorizzazioni. A noi risulta quanto segue: Il TULPS è il Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza e contiene la raccolta unificata di tutte le leggi poste a garanzia e salvaguardia dell’incolumità e l’ordine pubblico. Il TULPS stabilisce che l’esercizio di determinate attività e mestieri che per loro caratteristiche intrinseche, legate alle modalità di svolgimento, possano mettere a rischio l’incolumità e l’ordine pubblico, siano subordinate a preventiva autorizzazione di polizia amministrativa. Tale autorizzazione, in origine era di competenza del Questore, dal 1977 il legislatore l’ha delegata al Sindaco.

Tra le attività sottoposte a controllo di polizia amministrativa vi sono anche le attività e manifestazioni ludiche e di svago che determinano grande partecipazione di pubblico. 2 – L’art. 68 del TULPS contiene la previsione normativa dell’autorizzazione per l’organizzazione e l’esercizio di intrattenimenti danzanti e pubblici spettacoli. Unitamente a tale autorizzazione di polizia amministrativa l’Amministrazione Comunale rilascia, in presenza dei dovuti requisiti igienico-sanitari, una licenza di somministrazione di tipo “C” con carattere sussidiario rispetto all’attività prevalente di intrattenimento. 3 – ( TAR Piemonte sez.1 09/04/2003) L’autorizzazione per trattenimenti danzanti e per pubblici spettacoli è la medesima e come puntualizzato da concorde giurisprudenza, per pubblici spettacoli sono da intendersi anche le rappresentazioni musicali con orchestra comunemente denominata “musica dal vivo” nonché rappresentazioni di cabaret, sfilate e tutte le manifestazioni non espressamente previste in altri articoli del TULPS quali rappresentazioni cinematografiche e/o teatrali per le quali appunto sono previste apposite autorizzazioni da specifici articoli. 4 – (Cassazione penale 1997 n°1331 -) Le attività di intrattenimento danzante e l’organizzazione di pubblici spettacoli determinano larga partecipazione di pubblico con conseguente assembramento. L’assembramento costituisce il sovraffollamento dei luoghi in cui si svolgono gli intrattenimenti e gli spettacoli.

In considerazione del fatto che il sovraffollamento, in caso di eventi critici quali incendi terremoti etc. possa mettere a rischio la pubblica incolumità, anche in considerazione del panico generale che ne deriva, il legislatore ha stabilito che la concessione di tali licenze sia subordinata al fatto che il richiedente osservi tutte le disposizioni tecniche relative la progettazione, la costruzione e l’allestimento dei locali di pubblico spettacolo e da ballo in genere, contenute nella raccolta legislativa inerente le “NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E DA BALLO IN GENERE”. (Vedi “Il manuale di prevenzione incendi” edito dalla Pirola editore ).

Il rispetto di tali norme in locali con capienza superiore a 100 persone è garantito dall’obbligo della Certificazione di Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 5 – (Titolo XI del Decreto Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996) Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente i locali di intrattenimento danzante con capienza inferiore a 100 persone hanno comunque l’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza antincendio; 6 – (Consiglio di Stato sez. 5, 18/10/1996 n° 1247) Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’Amministrazione Comunale nel concedere l’autorizzazione di polizia amministrativa per trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli anche per locali con capienza inferiore a 100 persone ha l’obbligo di verificare l’osservanza da parte del richiedente delle norme sulla sicurezza antincendio. In considerazione di quanto su esposto
1 – Visto che a seguito dell’esposto formale del SILB/FIPE, consegnato all’Amministrazione Comunale, consentire alle licenze per intrattenimenti musicali – a bar con annessa licenza di somministrazione di tipo “A o B” di continuare ad organizzare abusivamente trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli con musica dal vivo, senza i dovuti adempimenti in materia di antincendio, concretizzerebbe oltre ad una responsabilità dei funzionari incaricati anche una responsabilità oggettiva dell’Amministrazione Comunale per il risarcimento a persone e/o a cose dei danni derivanti da incidenti causati dal mancato rispetto della normativa antincendio da parte di tali licenze che di fatto sono abilitate ad organizzare trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli con musica dal vivo.
2 – Visto che l’esposto, presentato dal Sindacato Italiano Imprenditori da Ballo, Sezione Provinciale di Campobasso, risulta fondato anche nella parte in cui lamenta l’ingiustificata ed iniqua disparità di trattamento che tale situazione opera nei confronti dei titolari di licenze per trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli, tutto questo in violazione dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento che caratterizzano l’azione amministrativa, comportando un pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento ai fini della sicurezza.
3 – Visto che il SILB/FIPE e i suoi singoli associati sono legittimati ad impugnare le autorizzazioni di cui sopra innanzi alla Giustizia Amministrativa in quanto titolari di interesse legittimo quale rappresentante di interessi diffusi il primo e quali operatori nel medesimo mercato rilevante i secondi.
4 – Visto che nel caso in cui si verifichi quanto prospettato al punto
(3-) vi è la seria possibilità che l’Autorità giudiziaria annulli tali licenze per mancato rispetto della legge in materia antincendio con grave nocumento per i titolari delle licenze eventualmente impugnate e con gravi responsabilità sia dell’Amministrazione concedente che dei responsabili d’ufficio. Alla luce di tutto questo chiediamo di effettuare un monitoraggio serio, sulla situazione dei locali abusivi, ottemperando per quanto previsto dalla legge ad i controlli effettuati in maniera seria e trasparente.

Fipe Confcommercio

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