ISERNIA _ Il TAR Molise con dispositivo di sentenza n. 463/2011 ha accolto il ricorso proposto dalla Società H2O patrocinato dagli Avv.ti Giuseppe Ruta e Marina De Maioribus, avverso il bando di gara del Comune di Isernia riguardante “l’affidamento in gestione dell’impianto natatorio sito in c.da Le Piane” ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 163/2006.

Il detto bando nella parte riguardante le “forme di partecipazione” ha previsto in modo espresso l’impossibilità per le imprese partecipanti di utilizzare l’istituto dell’avvalimento, in quanto trattasi di concessione di servizi e non di appalto, con la conseguenza che, non si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006). Orbene, in merito all’istituto dell’avvalimento, sia la giurisprudenza amministrativa che comunitaria hanno ritenuto che, essendo l’avvalimento un principio di carattere generale, trova applicazione indifferenziata (sia nell’appalto che nella concessione), nell’ottica di assicurare la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti, anche laddove non espressamente richiamato in sede di gara.

Di conseguenza vista la portata generale dell’istituto, non vi sono ragioni per ritenere che l’avvalimento non trovi applicazione nella concessione di servizio del bando del Comune di Isernia per la sola ragione che la gara abbia ad oggetto una concessione e non un appalto di servizi. Il Tar Molise, con il detto dispositivo di sentenza ha accolto il ricorso proposto dalla Società H2O e annullando gli atti impugnati e riservandosi di depositare la motivazione.

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