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CAMPOMARINO _ In paese torna il divieto dell’uso di acqua pubblica a fini alimentari e come bevanda a tutto il territorio cittadino. Il Sindaco di Campomarino Gianfranco Cammilleri ha ripristinato il divieto dell’uso dell’acqua dei rubietti con una seconda ordinanza firmata nel tardo pomeriggio di oggi.

Il secondo provvedimento ha annullato quello firmato nella tarda mattinata di oggi con il quale permetteva ai soli residenti del centro del paese e del Lido l’uso dell’acqua ai fini potabili. L’ordinanza pomeridiana si è resa necessaria a seguito dei risultati delle analisi effettate dell’Arpam oggi in via De Gasperi presso la fondata pubblica, in via Dalla Chiesa ed in via Risorgimento.

 Questa la nuova ordinanza:

IL SINDACO PREMESSO che – con propria ordinanza n. 58 (R.G.) del 28/12/2010 si è provveduto alla revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 57/2010 (R.G.) limitatamente alle zone di Campomarino Centro e Campomarino Lido; – con l’ordinanza 57/2010, infatti, era stato vietato l’uso dell’acqua destinata al consumo umano nel territorio di Campomarino; – il provvedimento di revoca parziale è stato adottato a seguito dei pareri espressi dell’ARPA Molise del 27/12/2010 – Prot. n. 6228 (acquisito al Protocollo comunale n. 17727 del 28/12/2010) e dell’Asrem di Termoli Prot. 564/SIAN del 27/12/2010 (acquisito al Protocollo comunale n. 17728 del 28/12/2010); VISTA la nota trasmessa dall’ARPA Molise a mezzo fax del 28 dicembre 2010 – Prot. n. 6283, alle ore 15.58, acquisita in pari data al Protocollo comunale n. 17773, con cui è stata segnalata all’ente comunale la presenza nelle località di Via De Gasperi –Fontana pubblica, Via Dalla Chiesa- Municipio e Via Risorgimento –Fontana pubblica la presenza di valori fuori limiti per i parametri chimici (trialometani totali);

ATTESO che la suddetta nota. – viene a disconoscere i risultati delle analisi trasmesse dall’ARPA Molise con nota Prot. n. 6228 del 27/12/2010, riguardo ai parametri “trialometani”; – costringe ad agire in via cautelativa, ripristinando il divieto di usare l’acqua corrente come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo;
DATO ATTO che non è necessaria, data l’urgenza di provvedere a tutela della salute della collettività locale, così come desumibile dalla relazione di cui alle note inviata dall’ARPA Molise, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a coloro potenzialmente individuabili ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D. Lgs. n., 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), dell’art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 (“Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962”) ;

VISTI – il Testo Unico in materia di leggi sanitarie; – l’art. 50, V comma, del D. Lgs. n. 267/2000; – l’art. 5 del D.M. del 2703/1991; – il D.Lgs. n. 31/2001; – gli artt. 7 e ss , Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA 1. E’ VIETATO, in tutto il territorio di Campomarino, sino a nuovo ordine, l’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali. 2.

E’ DEMANDATO all’ufficio tecnico comunale competente la messa in opera delle indagini conoscitive necessarie ad individuare, di concerto con gli organi dell’ARPA Molise, ASREMAmbito Territoriale di Territoriale di Termoli e la Molise Acque le cause ingeneranti la contaminazione dell’acqua destinata al consumo umano.

INFORMA che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena, nelle zone interessate, saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell’acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti;

DISPONE – di affiggere la presente ordinanza presso l’Albo Pretorio comunale; – di conferire alla stessa la massima pubblicità e diffusione mediatica; – di inviarne copia alla Polizia Municipale e agli altri responsabili della Forza Pubblica, all’ARPA Molise,all’ASREM-Ambito Territoriale di Territoriale di Termoli e alla Molise Acque per i consequenziali adempimenti di competenza;

COMUNICA ai sensi dell’art, 3, comma IV, Legge n. 241/1990 e s.m.i. che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR Molise ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

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