I Consiglieri di Centro destra
TERMOLI _ Sul trasferimento della biblioteca comunale di Termoli da Palazzo “Macrellino” all’edificio di fronte, ovvero la Scuola Elementare Principe di Piemonte, si fa sempre più aspra la polemica dei consiglieri di opposizione che, insieme alle mamme degli alunni della elementare, sono contrari al “trasloco” della biblioteca.

Secondo gli esponenti del Centro destra di Termoli non c’è più urgenza per il trasferimento dei locali ed a peggiorare la situazione le stanze al primo piano della Principe di Piemonte non sarebbero a norma di legge in quanto non ci sono rampe per disabili, scale anticendio e tutti gli accorgimenti necessari.

Sulla vicenda l’opposizione ha intenzione di andare fino in fondo e per tale motivo oggi hanno inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Larino e sottolineando la illegittimità della deliberazione di Giunta comunale che prevede il trasferimento tanto contestato.

Questo il testo integrale dell’esposto:

I sottoscritti nella qualità di consiglieri comunali di opposizione al Comune di Termoli
PREMESSO IN FATTO
Con deliberazione di G.C. n. 144 del 04/05/2009 l’Amministrazione Comunale di Termoli ha stabilito il trasferimento della biblioteca comunale “Perrotta”, attualmente ubicata all’interno dei locali dell’immobile sito in Termoli alla via Saverio Cannarsa, angolo via XX Settembre presso i locali dell’edificio ospitante la scuola elementare Principe di Piemonte e la scuola Media Oddo Bernacchia e precisamente, nella parte al piano terra, ad angolo tra la via XX Settembre e la via IV Novembre, compresa tra l’ingresso di via IV Novembre, da utilizzarsi quale ingresso della biblioteca stessa e dall’aula 7, attualmente scuola Oddo Bernacchia, fino all’aula, 4, lato Via XX Settembre, attualmente scuola Principe di Piemonte.

Detta decisione è stata assunta a seguito del sopralluogo effettuato da Vigili del Fuoco di Campobasso, intervenuti per una verifica statica sull’immobile sito in Termoli alla via Saverio Cannarsa, angolo via XX Settembre, all’esito del quale l’immobile veniva evacuato e ne veniva dichiarato temporaneamente interdetto l’uso fino alla rimozione delle cause di parziale degrado strutturale. Nella richiamata deliberazione di G.C. n. 14412009 viene riferito che nella mattinata dei 21 aprile 2009 il Sindaco, il Direttore Generale, il dirigente del Settore LL,PP. e il dirigente dell’Ufficio Cultura avrebbero effettuato un accesso presso la scuola elementare, insieme ai dirigenti scolastici dei due istituti, collocati in un unico presidio strutturale, per esaminare la possibilità di trasferire ivi almeno la biblioteca comunale “G. Perrotta” e che sarebbe stata convenuta con i Dirigenti scolastici dei due istituti l’utilizzo di una limitata parte dell’edificio ed in particolare di quella al piano terra, ad angolo tra la via XX Settembre e la via IV Novembre, compresa tra l’ingresso di via IV Novembre da utilizzarsi quale ingresso’ della biblioteca stessa e dall’aula 7, attualmente scuola Oddo Bernacchia, fino all’aula 4, lato Via XX Settembre, attualmente scuola Principe di Piemonte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I – Va preliminannente rilevato come il Comune di Termoli, con ordinanza sindacale ha revocato la precedente ordinanza di sgombero dell’immobile sito alla via Saverio Cannarsa, angolo via XX Settembre. Sono, dunque, chiaramente venute meno le ragioni di urgenza e di ordine pubblico che avevano indotto il Sindaco di Termoli ad adottare un atto contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità.

II – In secondo luogo non corrisponde assolutamente al vero quanto riferito ncll.a deliberazione di G.C. n, 144/2009 secondo cui il trasferimento della biblioteca comunale “G. Perrotta” presso i totali dell’edificio ospitante la Scuola Elementare Principe di Piemonte e la Scuola Media Oddo Bernacchia sarebbe avvenuto con il consenso dei dirigenti scolastici dei due istituti.
Al contrario, si produce e deposita, a corretto della presente, comunicazione del dirigente scolastico della Direzione Didattica del circolo del 09/06/2009, inviata al Sindaco di Termoli, nella quale si invita l’Amministrazione Comunale a voler riconsiderare il trasferimento della biblioteca e ciò in ragione delle sedute del Consiglio di Circolo del 27 maggio e del 3 giugno 2009 nel corso delle quali è emersa l’impossibilità logistica di rinunciare anche ad una sola aula atteso che, sia per le attività didattiche, sia per quelle di laboratorio risultano indispensabili tutte le aule di cui constano gli anzidetti istituti.

III
 – Ciò posto, la deliberazione di G.C. n. 144/2009 è illegittima in quanto adottata in palese violazione dell’art. 8. comma 7, della L. 11/01/1996, n. 23 il quale testualmente recita: “Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario, Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato dall‘ente proprietario, d’intesa con l’ente territorialmente competente per gli altri organi di scuola e con il  provveditore agli studi
In proposito la giurisprudenza amministrativà ha avuto modo di affermare come; “Gli art. 139, com’no 1, lei:. ti) del  proD.Lgs. n. 112/1998 e l’ar:. 8, camino 7, de/la L. n. 23/1996 stabiliscono che l’utilizzazione degli edifici scolastici e l’uso delle strutture deve formare oggetto di un’apposita intesa tra l’amministrazione scolastica ed il comune a nulla rilevando la titolarità della proprietà dell’edificio stesso, poiché su tale edificio, anche sè di proprietà comunale, sussiste un vincolo di destinazione che non può essere superato e disatteso a una delibera comunale, occorrendo a tal fine l’assenso dell ‘amministrazione scolastica” (cfr T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. 1, 21/12/2005, n.2521).
Nel caso di specie l’assenso dell’Amministrazione scolastica è mancato, nè il Comune cli Termoli ha avviato, ai finì della realizzazione dell’intervento dil trasferimento della biblioteca comunale, la conferenza di servizi per l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati della Direzione Scolastica Regionale ex art. 14 della L. xi, 241 del 1990. A ciò deve aggiungersi che la Prefettura di Oristano con nota esplicativa del 19/02/2009 prot. n. 4885/2008/Area 2, ha affermato quanto segue: “La Direzione Generale dell ‘Ufficio Scolastico Regionale con nota 9411 del 24 novembre 2008 ha lamentato di essere costretta a svolgere attività di mediazione, alfine di evitare dispendiose ed inopportune azioni legali, fra le Istituzioni scolastiche della tegione e gli Enti locali in relazione all’utilizzo dei locali scolastici. Come noto gli edifici scolastici che appartengono al patrimonio disponibile degli Enti locali sono assegnati all ‘istituzione scolastica per lo svolgimento di un servizio pubblico e non possono essere sottratti a/la loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle legge con la forma/e consegna del bene immobile all‘istituzione scolastica.
Il Dirigente scolastico è agente contabile consegnatario dei beni immobili ricevuti e, quindi, soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti con il dovere di inpedire un diverso uso dei locali scolastici rispetto a quelli previsti per legge. 1.1 comina 7, articolo 8, della L. 23/1996 prevede che il vincolo di destinazione dei locali scolastici possa essere revocato dall’ente proprietario d’intesa con l’Ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il Provveditorato agli Studi (ora la Direzione Scolastica Regionale a seguito della soppressione dei Provveditorati agli Studi).
Inoltre l’art. del D. Lgs. 297/1994, consente l’utilizzo dei locali scolastici, in orario extracurriculare, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. L’Ente locale può disporne la concessione «previo assenso del Consiglio di Istituto». Nonostante ciò alla Direzione Generale Scolastica Regionale risulta che, con sempre maggiore frequenza gli Enti locali emanano atti di disposizione dei locali scolastici in difformità dalle norme sopra richiamate. distogliendoli dall’uso a cui sono destinati. Pertanto al fine di favorire un proficuo rapporto di collaborazione fra le SS.LL. e le Istituzioni scolastiche, evitando passibili contenziosi ed ottimizzando la qualità del servizio pubblico erogato, si prega di volersi attenere scrupolosamente al rispetto della vigente normativa a tutela di tutti gli interessi pubblici coinvolti
”.

IV — Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, deve rimarcarsi come il trasferimento della biblioteca comunale “Perrotta” presso i locali dell’edificio ospitante la scuola elementare Principe di Piemonte e la scuola Media Oddo Bernacchia, e, precisamente, nella parte al piano terra, ad angolo tra la via XX Settembre e la via IV Novembre, compresa tra l’ingresso di via IV Novembre, da utilizzarsi quale ingresso della biblioteca stessa e dall’aula 7, attualmente scuola Oddo Bemacchia, fino all’aula 4, lato Via XX Settembre, attualmente scuola Principe di Piemonte, comporta l’assoluta carenza di uscite di sicurezza nel caso di incendio o di calamità naturali con ciò contravvenendo alle norme poste a tutela della sicurezza degli istituti scolastici e, più in generale, nei luoghi di lavoro.

Infine si evidenzia come uno degli alunni della scuola media Oddo Bernacchia sia diversamente abile e dunque, come tale, necessita di frequentare le lezioni scolastiche all’interno di un’aula posta al piano terra e ciò in ragione delle norme per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla L n. 13/1989.

Tanto premesso e considerato gli scriventi, nella riferita qualità.
Significano ai fini di una formale e piena conoscenza da valere ad ogni effetto di legge.
Alla Procura della Repubblica di Larino, alla Direzione Scolastica Regionale di Campobasso e all’ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, l’illegittima situazione in atti rappresentata
FORMALMENTE, INVITANO E DIFFIDANO
Il Comune di Termoli
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, a provvedere all’immediata revoca e/o annullamento d’ufficio in autotutela della deliberazione di G,C.144/2009 ed a prevedere una diversa destinazione della biblioteca comunale, pena, in difetto, l’avvio di tutte le iniziative giudiziarie previste dalla legge.

I Consiglieri comunali

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