i locali vuoti da tempo in C.so F.lli Brigida
TERMOLI _ Il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Termoli Basso Antonio Basso Di Brino presenta corposa denuncia  alla Corte dei Conti ed alla Procura Regionale della Corte stessa di Campobasso in merito al ritardo nell’approvazione del Rendiconto 2008 da parte del Consiglio Comunale ed il danno erariale per un contratto di affitto di 6 anni su locali mai utilizzati dall’Amministrazione comunale come Biblioteca a fronte di un canone mensile pagato di 3.500 euro mensili. 

Di seguito il documento integrale presentato da Di Brino:

OGGETTO: Denuncia di ritardo nell’approvazione del rendiconto 2008 da parte del Consiglio Comunale di Termoli nonché di danno erariale subito dall’Ente a seguito della stipula del contratto di locazione dei locali siti in C/so F.lli Brigida n. 88 di proprietà del sig. Basso De Gregorio da adibire a biblioteca e di fatto rimasti utilizzati.

Il sottoscritto Antonio Basso Di Brino, nella qualità di consigliere comunale di opposizione al Comune di Termoli, con la presente espone quanto segue:

Di Brino
Di Brino

Con deliberazione n. 12/2009/PRSP, resa nell’Adunanza del 7 aprile 2009, codesta Ecc.ma Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Mouse, segnalava al Consiglio Comunale di Termoli gravi irregolarità contabili e comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e “di adottare le idonee misure correttive da adottare negli esercizi finanziari successivi da comunicarsi a questa Sezione per l’esercizio del potere-dovere di vigilanza, ai sensi dell ‘art. 1, comma 172, della L. 23/12/2005, n. 266”.
In particolare, nella prefata deliberazione, codesta Corte dei Conti denunciava il grave ritardo nell’approvazione del rendiconto 2007 da parte del Consiglio Comunale di Termoli avvenuto solamente il 18 novembre 2008 e non viceversa nel termine legislativamente previsto del 30 giugno dell’anno successivo nonché le gravi conseguenze a cui siffatto ritardo e/o omissione può portare. ovvero l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 120, commi 2 e 3. della Costituzione ovvero l’esercizio dei poteri sostitutivi degli organi, attribuiti al Governo, con diffida ad adempiere ed eventuale nomina di Commissario ad Acta e ciò in quanto “la mancata approvazione del rendiconto nel termine previsto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione delle normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola 1 ‘intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni” (pg. 8 della deliberazione n. 12/2009/PRSP resa nell’Adunanza del 7 aprile 2009).
Parimenti, sempre codesta Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Mouse, ha evidenziato tra gli aspetti gestionali connotati da forte criticità l’andamento delle aziende partecipate dall’Ente, la SEA — Servizi Ecologici ed Ambientali s.p.a. incaricata della gestione dei servizi ambientali e commerciali e la TUA — Trasformazione Urbana Adriatica s.p.a. incaricata della progettazione e riqualificazione urbana. In particolare, sono state manifestate serie perplessità circa l’operato della TUA alla luce del portato normativo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha introdotto limitazioni alla partecipazione societaria degli enti e ciò anche alla luce dell’art. 3, comma 28, della citata legge che dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali deve essere autorizzata dall’organo consiliare con delibera motivata che accerti la sussistenza dei presupposti indicati nel precedente comma 27.

Inoltre, lo scrivente, nella riferita qualità, sente l’obbligo di esporre e rappresentare a codesta Ecc.ma Corte dei Conti anche un ulteriore gravissimo danno erariale prodotti nei confronti del Comune di Termoli in quanto, con determinazione dirigenziale n. 7 del 13/01/2004, che si allega. il segretario generale dell’Ente stabiliva di assumere in fitto i locali siti in Termoli al C/so F.lli Brigida n. 88, di proprietà del sig. Basso De Gregorio, da adibire a biblioteca per la durata di anni sei (6) decorrenti dalla consegna dei locali ed al canone mensile di € 3.500,00.
Orbene, non solo detti locali non sono mai stati adibiti a biblioteca, ma l’Amministrazione Comunale di Termoli, con deliberazione di G.C. n. 144 del 04/05/2009, ha stabilito il trasferimento della biblioteca comunale ‘G. Perrotta”, attualmente ubicata all’interno dei locali dell’immobile sito in Termoli alla via Saverio Cannarsa, angolo via XX Settembre, presso i locali dell’edificio ospitante la scuola elementare Principe di Piemonte e la scuola Media Oddo Bernacchia, e, precisamente, nella parte al piano terra, ad angolo tra la via XX Settembre e la via IV Novembre. compresa tra l’ingresso di via IV Novembre, da utilizzarsi quale ingresso della biblioteca stessa e dall’aula 7, attualmente scuola Oddo Bernacchia, fino all’aula 4, lato Via XX Settembre, attualmente scuola Principe di Piemonte.

TUTTO QUANTO PREMESSO, RILEVATO ED ARGOMENTATO
l’istante espone a codesta Ecc.ma Corte dei Conti che anche per il rendiconto 2008 il Consiglio Comunale di Termoli non ha provveduto alla relativa approvazione nel termine perentorio del 30 aprile dell’anno successivo né, tanto meno, l’organo consiliare ha autorizzato con delibera motivata il mantenimento delle attuali società partecipate dall’Ente. Parimenti, si rappresenta il gravissimo danno erariale cui l’Ente è esposto e derivante del pagamento del fitto dei locali siti in Termoli al C/so F.lli Brigida n. 88, di proprietà del sig. Basso De Gregorio, da adibire a biblioteca per la durata di anni sei (6) decorrenti dalla consegna dei locali ed al canone mensile di € 3.500,00 senza, tuttavia, che gli stessi siano mai stati utilizzati per siffatto scopo. Tanto si doveva per consentire all’Ecc.ma Corte dei Conti di esercitare il potere-dovere di vigilanza di cui all’art. 1, comma 172, della L. 23/12/2005, n. 266.

Il Consigliere comunale
Antonio Basso Di Brino
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1 commento

  1. il risveglio
    Finalmente un segnale da parte dell’opposizione, speriamo che sia un risveglio duraturo con conseguente beneficio alla cittadinanza.

    Perché non segnalare alla corte dei conti lo sperpero di denaro pubblico derivante dal:
    1.costo sostenuto per tutti i contenitori destinati alla raccolta dei RSU – porta a porta
    2.costo della mano d’opera per effettuare la raccolta dei RSU – porta a porta
    3.costo degli innumerevoli servomezzi adibiti alla raccolta dei RSU – porta a porta
    4.costo delle ripetute consulenze
    senza ottenere apprezzabili risultati rispetto allo scopo di celare alla vista i contenitori stessi?