TERMOLI – Dentista condannato da Tribunale di Larino a risarcire studente di Termoli dopo cure tardive che hanno determinato problemi non da poco al paziente, Il professionista è stato condotto davanti al giudice frentano da un giovane termolese costretto a trascurare studi universitari a causa dei problemi ad un dente.
In sintesi il professionista aveva effettuato la devitalizzazione di un molare con successiva ricostruzione del dente. A distanza di un mese il ragazzo inizia ad accusare fortissimi dolori e gonfiore in corrispondenza dell’intervento. Dopo una cura antibiotica, il dentista decide per un secondo intervento di decostruzione, devitalizzazione e ricostruzione del dente. Ma per il paziente nulla di fatto. E’ ancora attanagliato da fortissimi dolori, gonfiore e febbre alta fino all’ascesso con linfonodi vistosi.

Il ragazzo è stato cosi costretto ad un intervento chirurgico urgente con escissione del linfonodo e a seguito di ulteriori complicazioni è stato costretto a estrarre il dente per debellare definitivamente ogni disagio biologico e ogni complicazione per l’assenza dagli studi universitari. Il tutto con evidenti pregiudizi estetico e funzionale.

Lo studente, a dir poco irritato per l’accaduto, dopo aver tentato di ottenere il risarcimento dei danni in via stragiudiziale, si è rivolto all’avvocato Vincenzo Iacovino del Foro di Campobasso e, dopo una lunga battaglia legale, ha visto riconosciute le sue ragioni.

Il Tribunale di Larino dopo aver premesso che la ortodonzia sia ormai una scienza ampiamente sperimentata e dai principi consolidati e che il medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica – ha spiegato Iacovino – ha ritenuto che l’indirizzo terapeutico da seguire a fronte della situazione clinica specifica del paziente non può certo costituire una situazione di particolare difficoltà. Il Tribunale ha precisato che l’esimente della responsabilità per colpa grave si concretizza, diversamente, solo quanto il caso clinico è di particolare complessità o non ancora sperimentato o non studiato a sufficienza o perche non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. Il Tribunale dopo aver determinato la difficoltà clinica del caso ha sancito che il medico chirurgo nell’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali inerenti la propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ma anche e soprattutto quella specifica del debitore qualificato con conseguente rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.

Su tali presupposti il dentista è stato ritenuto responsabile del ritardo diagnostico nel processo infettivo del paziente ed è stato condannato al risarcimento dei danni tutti subiti dallo studente. Il dentista è stato cosi condannato risarcire allo studente le spese mediche necessarie per combattere lo stato infiammatorio, il danno da inabilita temporanea parziale per euro 700, il danno biologico permanete nella misura di euro 8.000 e infine i danni morali ed esistenziali, ivi compresa l’incidenza negativa dello stato patologico sul rendimento universitario per circa 6.000 euro oltre le spese legali”.

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Antonella Salvatore
Giornalista professionista, Direttrice di myTermoli.iT e myNews.iT e collaboratrice AnSa

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