LARINO _ Merita una più ampia disamina la questione del mancato affidamento da parte del Comune di Larino del servizio di distribuzione del gas metano rispetto a quanto messo in luce dal consigliere Puchetti attraverso l’ interrogazione del novembre scorso ove ha sollevato sicuramente delle problematiche reali e condivisibili che però risultano essere parziali, poiché riguardano soltanto la risoluzione delle questioni che si sono poste dal secondo bando di gara esperito dal Comune di Larino per concedere la gestione del servizio, ignorando, forse volutamente, il primo bando di gara, quello del 2003, disposto dall’ amministrazione Anacoreta della quale il consigliere Puchetti era assessore come risulta tra l’altro dalle diverse delibere di giunta. Lungi dal sollevare futili polemiche e solo per amor di verità, per far capire precisamente ai cittadini larinesi l’intera questione del gas come è stata gestita negli anni permettendo ad essi una libera interpretazione delle conseguenze che gli atti politici e i comportamenti dei responsabili della struttura comunale hanno causato per le casse dell’Ente e il bene della comunità, il Movimento LARINascita vuole raccontare l’intera vicenda del rinnovo dell’affidamento del servizio di gestione del gas.

La ricostruzione degli avvenimenti non può non partire dalla sottoscrizione della convezione con la quale il Comune di Larino autorizzò con delibera del 18 maggio 1971 la Baiengas s.a.s. alla realizzazione prima e alla gestione poi dell’impianto del gas metano sull’intero territorio comunale, dalla data di sottoscrizione 10 maggio 1972 fino a decorrenza di ventinove anni. E’ il testo della convezione a specificare che la decorrenza dei ventinove anni sarebbe partita dalla data di prima attivazione del servizio di erogazione del gas, cioè dal 15 febbraio 1973 come si è successivamente evinto da una fattura rinvenuta. Il Responsabile dei servizi civili e protezione civile Geom. Salvatore Pascarella, quindi, il 13 giugno 2003, con la determinazione n.688, prese atto della scadenza della convezione tra Comune di Larino e Baiengas s.a.s. avvenuta in data 31 dicembre 2002 e in base al D.Lgs. n. 164/2000 (Decreto Letta) determinò che sarebbe stato obbligo dell’ente comunale adottare le deliberazioni di adeguamento al decreto in materia di gestione del servizio gas entro e non oltre il 1 gennaio 2003 e di avviare le procedure necessarie al nuovo affidamento della gestione del gas un anno prima della scadenza dell’affidamento allora in corso.

Appare alquanto tardiva la determinazione del geom. Pascarella il quale, nella stesso atto giustificò tale mancanza dovuta alle gravi circostanze connesse all’avvenuto commissariamento del Comune di Larino, al sisma del 31 ottobre 2002 e ai successivi eventi alluvionali i quali, tutti insieme quindi, non consentirono di procedere al recupero degli impianti, della documentazione amministrativa relativa alla gestione e al successivo affidamento del servizio ad un nuovo soggetto gestore. Egli stesso però, prendendo atto che per il Molise, ed in particolare per i Comuni colpiti dal sisma e dall’alluvione del 2002, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003 art.8 aveva previsto un differimento di tutti i termini di scadenza successivi al 31.10.2002 ed una proroga degli stessi sino al 30 giugno 2003 (interpretazione impropria poiché l’Ordinanza Pres. Consiglio dei Ministri stabiliva soltanto la sospensione e la proroga dei termini per gli adempimenti tributari, contributivi e di natura processuale), definì necessario nonché urgente avviare le procedure per il recupero degli impianti e della documentazione connessa compresi i contratti con l’utenza gestiti dalla società Baiengas s.a.s., che il Consiglio comunale si sarebbe dovuto riunire per discutere le modalità di gestione del nuovo affidamento per la gestione del servizio gas e, cosa di rilevante importanza, che si sarebbero dovute avviare le procedure per bandire una gara esplorativa per l’affidamento provvisorio della gestione del servizio del gas, per un periodo di 12 mesi, prevedendo quale criterio di scelta, quello del corrispettivo più alto offerto dalla ditta concessionaria sul prezzo base fissato dall’amministrazione e da egli indicato in 75.000 euro.

Con l’atto n.3 della seduta del 13 giugno 2003, la Giunta Comunale composta dal Sindaco Nicola Anacoreta, vice-sindaco Franco Rainone e dagli assessori Stefano Ciciola, Pino Puchetti, Pasquale Sale, Alfredo Puntillo e Antonio Di Bello, infatti deliberò di avviare, in attesa dell’esperimento della procedura per l’assunzione di una scelta in merito alla modalità di gestione del servizio che sarebbe spettata al Consiglio Comunale (come consigliato nella determinazione dal Geom. Pascarella) una gara di affidamento provvisorio, per un periodo di 12 mesi, per l’impianto di distribuzione del gas e una procedura per la dismissione del ramo relativo alla vendita del gas metano agli utenti finali, cioè per la vendita del cosiddetto pacchetto utenti. Entrambi i bandi di gara, redatti dall’avv. Pino Ruta, consulente legale della ditta Falcione, e approvati dalla Giunta Comunale con delibera n.3 del 13 giugno 2003, stabilirono per l’affidamento dell’impianto di distribuzione del gas il prezzo base di riferimento a 75.000 euro più iva dal quale sarebbero partite le offerte delle ditte interessate ad aggiudicarsi il servizio di gestione della rete e riguardo la vendita del pacchetto utenti invece le offerte delle ditte interessate avrebbero avuto un prezzo base di 50.00euro ogni singolo utente. I bandi di gara furono regolarmente pubblicati in data 13 giugno 2003 solo all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Larino e molto ambiziosamente ammisero a partecipare alla gara, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, società cooperative a responsabilità limitata di tutti i paesi dell’UE senza alcun vincolo. L’avviso “pubblico” indicò il termine ultimo per la presentazione delle offerte, a disposizione delle ditte interessate a partecipare, solo cinque giorni dopo la pubblicazione cioè in data 18 giugno 2003, termine poi frettolosamente prorogato al 24 giugno 2003 e di tale differimento non fu ritenuta meritevole alcuna pubblicazione.

Nella seduta del 24 giugno 2003, come risulta dai verbali di aggiudicazione contenuti nelle determinazioni n.785 e 786, la Commissione di gara del Comune di Larino costituitasi per esaminare le offerte pervenute dalle ditte partecipanti, composta dal Geom. Salvatore Pascarella in qualità di presidente, da due componenti Arch. Giuseppe Mammarella e Dott.ssa Maria Tirabasso e da un verbalizzante Geom. Vincenzo Riccio, si trovò di fronte una sola offerta per prendere in affidamento la gestione dell’impianto cittadino del gas proposta dalla ditta Molise gestioni S.r.l. del sig. Edmondo Falcione con importo di 86.272 euro più iva e ad una sola offerta per l’acquisto del pacchetto utenti proposta dalla ditta Compagnia Italiana del Gas S.r.l. del sig. Edmondo Falcione indicante l’importo per ogni utente pari a 51,00 euro. Ambedue le offerte, essendo le uniche ricevute dal Comune, si aggiudicarono la gara “esplorativa”. In data 30 giugno 2003 la ditta Baiengas S.a.s. inoltrò ricorso al TAR Molise avverso l’aggiudicazione della gara esplorativa per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas chiedendo l’annullamento di tutti gli atti relativi alle gare espletate. Il Tribunale amministrativo regionale diede ragione al Comune di Larino riconoscendo implicitamente la regolarità degli incanti e stabilì che il termine di scadenza della concessione stipulata con la Baiengas S.a.s. doveva fissarsi nel 31 dicembre 2003.

Il 2 settembre 2003 anche la Edison Per Voi S.p.A. propose ricorso al TAR Molise per ottenere l’annullamento della gara riguardante la vendita del pacchetto utenti indetta dal Comune di Larino e aggiudicata alla Compagnia Italiana del Gas S.r.l. mettendo in rilievo una serie di illegittimità dovute soprattutto alla violazione dei principi generali in materia di negoziazioni delle pubbliche amministrazioni, alla violazione degli obblighi di pubblicità prescritti per il ricorso alla procedura negoziata e alla violazione dei principi di più ampia partecipazione alle procedure concorsuali e di par condicio degli aspiranti concorrenti. Il Comune di Larino dinanzi alla scelta di costituirsi per far valere le proprie ragioni in ordine al ricorso al TAR Molise promosso da Edison Per Voi S.p.A. richiese parare legale all’Avv. Michele Urbano, attuale assessore comunale, il quale, consigliò che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto, in autotutela, revocare e/o annullare tutti gli atti relativi agli incanti per l’affidamento del servizio gas e così facendo il ricorso in questione, a prescindere dalla correttezza e dalla fondatezza dello stesso, avrebbe perso di valore cessando la materia del contendere. Inoltre ritenne necessario consigliare al Comune di Larino di costituirsi proprio al fine di far dichiarare cessata la materia del contendere e evitare inutili, quanto pregiudizievoli, pronunciamenti del TAR scongiurando di tal guisa eventuali condanne alle spese processuali.

Con delibera di Giunta Comunale n.144 del 13 novembre 2003 infatti, l’Ente municipale annullò tutti gli atti di gara, anche i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Compagnia Italiana Gas S.r.l. e della ditta Molise Gestione S.r.l., con i quali fra l’altro non si addivenne alla aggiudicazione definitiva e relativa stipula dei contratti, e con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 13 novembre 2003 ritenuto di costituirsi in giudizio davanti al TAR Molise nel ricorso promosso da Edison Per Voi S.p.A., all’unanimità dei voti favorevoli, deliberò di conferire l’incarico legale all’Avv. Antonio Urbano. All’udienza del 18 dicembre 2003 al cospetto dei giudici del TAR Molise, la ricorrente Edison Per Voi S.p.A. dichiarò l’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della revoca dei provvedimenti impugnati cosicché il Collegio prese atto della dichiarata cessazione della materia del contendere e compensò le spese legali. Solo il 5 agosto 2004 con delibera n.231 la Giunta Comunale prendendo atto di quanto si era svolto in sede giudiziaria amministrativa, ripartì con la chiara intenzione di avviare le nuove procedure per l’affidamento della gestione del servizio gas e in relazione a ciò ritenne necessario innanzitutto procedere al monitoraggio dell’impianto e alla sua valorizzazione. Vista la specificità del settore, la difficoltà di risolvere autonomamente tutti i problemi e gli adempimenti connessi con la normativa D.lgs. 164/2000 e la necessaria occorrenza di professionalità del settore, affidò l’incarico alla Energas Engineering S.r.l. del perito Brugnettini affinché svolgesse tutti gli adempimenti opportuni.

La seconda gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas fu bandita dal Comune di Larino tre anni dopo, in data 06.04.2007, successivamente venne annullata dai giudici del TAR Molise a seguito di ricorso da parte di una ditta partecipante alla gara, la Italcogim. I giudici del TAR, in primo grado il 15.08.2008 e in secondo grado il 16.10.2009, accolsero la lamentela della ditta ricorrente per un errore strettamente procedurale consistente nella specificazione dei criteri di attribuzione del punteggio tecnico, da parte della commissione esaminatrice della gara, dopo l’apertura delle offerte. Secondo il Movimento LARINascita, un esempio emblematico di cattiva amministrazione politica e di superficialità nella gestione dell’Ente da parte di dirigenti e dipendenti può essere sicuramente tratto dalla completa analisi della questione dell’ affidamento per la gestione del servizio gas nel territorio di Larino che oramai dura da quasi dieci anni continuando ad essere irrisolta.

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