Comune di Termoli e compensi revisori dei conti

Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra in conferenza stampa oggi a #Termoli: finirà in Corte dei Conti l’incremento proposto dei compensi dei revisori dei conti qualora approvato

Posted by myNews on Friday, 3 July 2020

Memoria relativa alla proposta di delibera di Consiglio comunale n. 108 del 15/06/2020, avente ad oggetto la “rettifica” della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 22/07/2019.

TERMOLI – Il Consiglio comunale di Termoli ha nominato il Collegio dei revisori dei conti, insediato dal 22 luglio 2019, con la delibera 32/2019, ed ha fissato contestualmente i compensi dei suoi componenti, come prescritto dal DLgs 267/2000, art. 241, comma 7.

La proposta di delibera di Consiglio comunale 108/2020 costituirebbe, a detta del Segretario generale, che la firma, una “rettifica” della delibera di nomina del Collegio, che prevede l’incremento dei compensi ivi stabiliti, «verificato che la misura del compenso inizialmente deliberata dall’ente si manifesta non rispondente ai limiti di congruità ed adeguatezza». La rideterminazione dei compensi dei revisori troverebbe la sua legittimazione nel DM 21/12/2018 e nella deliberazione 14/2019 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

La proposta di “rettifica” non ha alcun fondamento, né di fatto, né di diritto. Se approvata dal Consiglio comunale, esporrebbe l’Amministrazione comunale ad interventi degli organi giurisdizionali, sotto i profili di falsa applicazione di leggi, abuso di potere e danno erariale.

Qualificare la PDCC 108/2020 come una “rettifica” è del tutto fuorviante. Nella lingua italiana “rettificare” vuol dire correggere, rendere “dritta”, cioè corretta, una cosa od una persona, da “storta” che era. Nel fatto, la DGC 32/2019 non presenta alcun errore od omissione da correggere o raddrizzare; pertanto, quella che si propone non è affatto una rettifica, bensì una nuova quantificazione, incrementativa, dei compensi riconosciuti ai revisori all’atto della nomina.

La “verificata” incongruità ed inadeguatezza dei compensi – determinati meno di un anno fa – non è affatto motivata, ma apoditticamente proclamata come “manifesta”.

Il sostegno normativo alla ridefinizione dei compensi deriverebbe da due atti:

  • il decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 21 dicembre 2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, che ha rideterminato i compensi per i revisori, sostituendo il precedente DM del 20/05/2005;
  • la deliberazione n. 14 del 18 maggio 2019 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, che ha chiarito quando è consentito modificare i compensi stabiliti all’atto della nomina dei revisori.

La miglior cosa è citare per intero i principi di diritto enunciati dalla Corte dei conti: 

«1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

2. L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.»

La Corte dei conti afferma in maniera cristallina che, a seguito dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2019 delle nuove tabelle dei compensi, gli enti locali possono (non devono) riadeguare alle nuove tabelle i compensi quantificati anteriormente a tale data sulla base delle previgenti tabelle, e che l’eventuale riliquidazione non ha valore retroattivo, ma si applica da quando il consiglio dell’ente la delibera.

Nel caso di specie, l’entrata in carica degli attuali revisori e la contestuale liquidazione dei loro compensi risale – come già detto – al 22 luglio 2019, cioè a dopo l’entrata in vigore del DM 21/12/2018 ed applicando già le nuove tabelle dei compensi, come è dichiarato esplicitamente nella DCC 32/2019.

Meraviglia che il Segretario generale del Comune di Termoli, che firma la PDCC 108/2020, sia incorso in un abbaglio interpretativo tanto clamoroso, asserendo erroneamente che la più volte citata Deliberazione della Corte dei conti consentirebbe il ricalcolo ad libitum dei compensi riconosciuti ai revisori.

Come se non bastasse – prescindendo dalle considerazioni di diritto, per ragionare in termini economici – i compensi (base più maggiorazioni) dei revisori in carica sembrano tutt’altro che incongrui ed inadeguati, se confrontati con i compensi riconosciuti ai precedenti revisori dal 1° gennaio 2018 all’11 luglio 2019, visto che sono incrementati (vedi tabella seguente) del 24,4%, e raggiungerebbero un incremento del 42,9% se venisse approvata la proposta di “rettifica”.

Compenso (base più maggiorazioni) annuo dei revisori

 ABC
 dal 1° gennaio 2018 all’11 luglio 2019dal 22 luglio 2019proposta di “rettifica”
Presidente16.533,00 20.573,60 23.631,81 
Componente11.022,00 13.715,72 15.754,54 
Componente11.022,00 13.715,72 15.754,54 
Totale collegio38.577,00 48.005,04 55.140,89 
Incremento su Ain valore assoluto9.428,04 16.563,89 
in percentuale24,4%42,9%

Ai compensi riconosciuti ai revisori vanno inoltre aggiunti i contributi previdenziali (4%) e sul totale deve essere applicata l’iva (22%).

Per tutto quanto esposto, si ritiene che la PDCC 108/2020 debba essere bocciata.

Marcella Stumpo

Gruppo consiliare monocellulare TERMOLI BENE COMUNE – Rete della sinistra

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