CAMPOBASSO _ Con recente sentenza del 18.3.2010 il Tribunale di Campobasso, nella persona della dott.ssa Federica D’Auria, ha accolto il ricorso proposto da una ex dipendente della Rai, assistita dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Salvatore Di Pardo e Gianluca Pescolla ed ha dichiarato, in particolare, la sussistenza di un illegittimo demansionamento in danno della dipendente dall’agosto 2002 sino al suo pensionamento. Il Giudice ha osservato che questo demansionamento ha portato ad una parziale inattività, oltre che una inadempienza contrattuale, con riconoscimento di un danno determinato equitativamente nella misura pari al 50% della retribuzione in godimento dalla data del demansionamento sino al suo pensionamento.

La Rai, infatti, per sette anni ha ritenuto di esautorare il livello professionale della lavoratrice con conseguente sua sottoutilizzazione e menomazione della sua professionalità in ambito aziendale e perdita di chance. L’azione mobbizzante ha determinato il risarcimento del danno professionale calcolato tenendo conto della durata del demansionamento, della tipologia della professionalità e del livello di inquadramento, oltre che della anzianità lavorativa della ricorrente. Va evidenziato ancora che il Tribunale, nella determinazione del danno, ha considerato anche la mancata reintegra nelle mansioni di grado equivalente, così come disposto dal Tribunale nella fase cautelare e disatteso dalla Rai.

La responsabile della segreteria di redazione della Rai Molise è stata pertanto gratificata dalla sentenza del Tribunale, che ha ritenuto non equivalenti le mansioni dapprima attribuite come segretaria di direzione e poi in aggiunta quale responsabile della teca, ritenendo queste ultime mansioni non equivalenti al potere di coordinamento, discrezionalità ed impegno intellettivo ed organizzativo che connotavano le mansioni di responsabile della segreteria di redazione.

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza parziale, ha poi stabilito che il danno biologico conseguente alla azione mobbizzante ed alle connesse voci di danno richieste, devono essere quantificate da un CTU medico come da ordinanza interlocutoria. Il caso merita attenzione per il lungo periodo di sottoutilizzazione di sette anni in cui è stata costretta la lavoratrice, che in precedenza occupava un ruolo centrale all’interno della redazione della Rai Molise. La lavoratrice, vista la natura pubblica della televisione in questione, non esclude il ricorso all’autorità giudiziaria civile, oltre che penale, per tutelare la sua dignità e la sua onorabilità professionale e personale irrimediabilmente lesa da un periodo di dequalificazione pari a sette anni, conseguenziale ad una condotta palesemente mobbizzante.

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